UNEP - Risposta 2 luglio 2013 - Grosseto - Servizio di chiamata in udienza secondo le previsioni del nuovo ordinamento professionale di cui al CCI sottoscritto in data 29 luglio 2010

 

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - UNEP

Prot. VI-DOG/586/03-1/2013/CA               

Alla Procura Generale della Repubblica di
FIRENZE
(Rif. Prot. n. 2399/13 del 10.06.2013)

Alla Presidenza della Corte di Appello
FIRENZE
                                                           
E, p.c. All’Ispettorato generale
del Ministero della giustizia
ROMA

 

Oggetto: Servizio di “chiamata in udienza” secondo le previsioni del nuovo ordinamento professionale di cui al Contratto Collettivo integrativo sottoscritto in data 29 luglio 2010 – Circolare prot. VI-DOG/356/035/2013/CA del 15 aprile 2013 – Chiarimenti.

Con riferimento alla questione sollevata dal Procuratore della Repubblica di Grosseto, si rappresenta che la circolare prot. 1987/S/DG/6749 del 10 novembre 2000 non è applicabile nella gestione del servizio di “chiamata in udienza”, poiché risulta superata dalla contrattazione collettiva, successivamente, intervenuta sulla materia.

Con la circolare prot. VI-DOG/356/035/2013/CA del 15 aprile 2013, l’Amministrazione ha precisato l’orientamento interpretativo in tema di servizio di “chiamata in udienza”, rilevando che la relativa mansione viene esclusivamente prevista, nel CCNI del 29 luglio 2010, nella declaratoria del profilo professionale di “operatore giudiziario”, in cui sono confluiti gli operatori giudiziari e gli ausiliari posizione economica B1, figure professionali già delineate sul precedente Contratto integrativo del 5 aprile 2000.

Al riguardo, è opportuno evidenziare che, nel rispetto della previsione dell’art. 2 comma 3 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 40 dello stesso decreto, la regolamentazione di tutte le materie relative al rapporto di pubblico impiego è rimessa alla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa, fatte salve le previsioni del d.lgs. n. 150/2009.

Tanto premesso, si osserva che la titolarità del servizio in questione è ormai stata assegnata a personale non appartenente agli Uffici NEP. Le  piante organiche degli Uffici NEP non prevedono, infatti, la figura dell’operatore giudiziario, così come delineata nel precitato CCNI del 29 luglio 2010, ma quella dell’assistente giudiziario, in cui sono stati inquadrati gli ex operatori giudiziari B2.

Pertanto, la Presidenza del Tribunale di Grosseto dovrà adottare le opportune soluzioni organizzative per assicurare il servizio di “chiamata in udienza” e potrà richiedere, ove necessario, alla Procura della Repubblica in sede, di mettere a disposizione unità di personale delle qualifiche contrattualmente previste per l’adempimento del servizio.

La Procura della Repubblica, naturalmente, potrà aderire alla richiesta del Tribunale soltanto se ciò non le precluda l’assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Roma, 2 luglio 2013

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli