UNEP - Risposta 5 giugno 2013 - Sondrio - Servizio di chiamata alle udienze


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione


Prot. VI-DOG/485/03-1/2013/CA

Al Presidente
del Tribunale di SONDRIO
(Rif. Prot. n. 422 del 16.05.2013)

E, p.c. All' Ispettorato Generale
Ministero della Giustizia
ROMA

Oggetto: Servizio di chiamata alle udienze.

In esito alla richiesta di valutazioni sulla materia in oggetto, con riferimento alle recenti direttive ministeriali, si rappresenta che con la nota prot. VI-DOG/254/03-1/2013/CA del 26 marzo 2013 e con la circolare prot. VI-DOG/356/035/2013/CA del 15 aprile 2013, l’Amministrazione ha precisato la linea interpretativa afferente il servizio di “chiamata in udienza”, esplicitando che la relativa mansione viene esclusivamente prevista, nel CCNI del 29 luglio 2010, nella declaratoria del profilo professionale di “operatore giudiziario”, nel quale sono confluiti gli operatori giudiziari e gli ausiliari posizione economica B1, figure professionali già delineate dal precedente Contratto Integrativo del personale non dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria, sottoscritto in data 5 aprile 2000.

Infatti, a conclusione di un’attenta analisi delle svariate pronunce giurisdizionali intervenute sulla materia – cfr. 1) ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, Sez. Lavoro, del 27 giugno 2011; 2) sentenza del Tribunale di Verona, Sez. lavoro n. 600/2012 pubbl. il 14 gennaio 2013; 3) sentenza del Tribunale di Siracusa, Sez. Lavoro, in data 26 febbraio 2013 n. 316/2013 – in esito a ricorsi di dipendenti con la qualifica di “assistente giudiziario” (così come delineata dal citato CCNI del 2010 e nella quale sono confluiti gli ex operatori giudiziari B2), definiti con provvedimenti sfavorevoli all’Amministrazione, si è ritenuto richiamare gli Uffici all’osservanza delle declaratorie della mansioni afferenti i profili professionali del personale. Il tutto al fine per evitare contestazioni e conseguenti contenziosi, sul contenuto delle mansioni, da parte dei dipendenti interessati, nonché richieste delle Organizzazioni sindacali di coerente applicazione delle norme contrattuali.

Al riguardo, è il caso di evidenziare che, nel rispetto della previsione dell’art. 2 comma 3 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 40 dello stesso decreto, la regolamentazione di tutte le materie relative al rapporto di pubblico impiego è rimessa alla contrattazione collettiva nazionale e integrativa, fatte salve le previsioni del d.lgs. n. 150/2009.

Ne consegue che le norme pubblicistiche, legislative o regolamentari, previgenti rispetto alla riforma del pubblico impiego, si devono ritenere non più in vigore, nella parte in cui regolano il rapporto di pubblico impiego.

Roma, 5 giugno 2013

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli