UNEP - Risposta 5 giugno 2013 - Firenze - Personale da impiegare per il servizio di chiamata in udienza
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Prot. VI-DOG/487/03-1/2013/CA
Al Presidente
del Tribunale di FIRENZE
(Rif.Prot. n. 1669/U. Del 24.04.2013)
E, p.c.;All’Ispettorato Generale
del Ministero della GIUSTIZIA
R O M A
Oggetto : Circolare – personale da impiegare per il servizio di “chiamata in udienza” secondo le previsioni del nuovo ordinamento professionale di cui al contratto collettivo integrativo sottoscritto in data 29 luglio 2010 – rif. prot. VI-DOG/356/035/2013/CA del 15 aprile 2013 – Chiarimenti.
Con riferimento alla circolare in oggetto, si rappresenta che la normativa invocata dalla S.V. nella nota richiamata in indirizzo non può avere attuale efficacia, quanto meno nei limiti della dedotta incidenza sulla regolamentazione del rapporto di lavoro dei dipendenti addetti agli Uffici NEP.
Al riguardo, è il caso di evidenziare che, nel rispetto della previsione dell’art. 2 comma 3 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 40 dello stesso decreto, la regolamentazione di tutte le materie relative al rapporto di pubblico impiego è rimessa alla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa, fatte salve le previsioni del d.lgs. n. 150/2009.
In sostanza, il rapporto di lavoro del personale dell’Amministrazione giudiziaria, per quanto concerne in particolare la definizione delle mansioni corrispondenti ai differenti profili professionali, deve intendersi integralmente devoluto, ove non diversamente previsto, alla contrattazione collettiva.
Recentemente, sulla materia sono intervenute svariate pronunce giurisdizionali – cfr. 1) ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, Sez. Lavoro, del 27 giugno 2011; 2) sentenza del Tribunale di Verona, Sez. lavoro n. 600/2012 pubbl. il 14 gennaio 2013; 3) sentenza del Tribunale di Siracusa, Sez. Lavoro, in data 26 febbraio 2013 n. 316/2013 – e dall’analisi delle stesse emerge che le norme pubblicistiche, legislative o regolamentari, previgenti rispetto alla riforma del pubblico impiego, si devono ritenere non più in vigore, nella parte in cui regolano il rapporto di pubblico impiego.
Ne consegue che deve prevalere, rispetto alle richiamate norme, la chiara regolamentazione delle mansioni esigibili, contenuta nella declaratoria corrispondente a ciascun profilo professionale.
Tanto premesso, con la circolare del 15 aprile 2013, l’Amministrazione ha ritenuto richiamare gli Uffici all’osservanza delle declaratorie delle mansioni afferenti i profili professionali del personale. Il tutto al fine di evitare contestazioni e conseguenti contenziosi, sul contenuto delle mansioni, da parte dei dipendenti interessati, nonché richieste delle Organizzazioni sindacali di coerente applicazione delle norme contrattuali.
Roma, 5 giugno 2013
IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli