UNEP - Risposta 12 agosto 2005 - Genova - Liquidazione di crediti da lavoro a seguito di sentenza. Pagamento dei contributi previdenziali
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI
Prot. n. 6/1181/03-1/CA
Alla Presidenza
della Corte di Appello di
G E N O V A
(Rif.Prot. 5254/4/05 del 30.6.2005)
Oggetto: Liquidazione di crediti da lavoro a seguito di sentenza. Pagamento dei contributi previdenziali. Risposta a quesito.
Con riferimento a quanto in oggetto e in riscontro alla nota di codesta Presidenza sopra evidenziata, si espone quanto segue.
Le somme liquidate all’ufficiale giudiziario “omissis”, in servizio presso il Tribunale di Massa – Sezione Distaccata di Pontremoli, a titolo di percentuale ex art. 122 n. 2 D.P.R. 1229/59 per gli anni 2000 e 2001 e il primo bimestre 2002, sulla base di sentenza del Tribunale di La Spezia – Sezione Lavoro – n. 798/04 del 3.11.2004, costituendo emolumenti retributivi del dipendente devono essere assoggettati ex lege alla contribuzione previdenziale obbligatoria all’atto della loro liquidazione all’avente diritto. Tale assoggettamento è in linea con le ritenute erariali previste per legge sugli emolumenti stipendiali, e nel caso della percentuale corrisposta agli ufficiali giudiziari anche della ritenuta del 3%, ex art 146 del citato D.P.R. 1229/59, per accantonamento nel Fondo spese di ufficio.
Le osservazioni sopra esposte sottendono ad un principio generale in materia, in virtù del quale non possono essere corrisposti emolumenti stipendiali al dipendente al lordo delle ritenute previste per legge.
Nel caso specifico, il pagamento dell’emolumento in questione avvenuto sulla base di una sentenza seppur non ancora passata in giudicato non rileva ai fini del trattenimento delle ritenute per contributi previdenziali. Anche nell’ipotetico caso di ripetizione delle somme di cui trattasi in favore dell’Amministrazione, come previsto nel Decreto Dirigenziale di attribuzione delle somme emesso in data 18.1.2005, è compito del sostituto d’imposta, nel caso in esame del Dirigente dell’Ufficio NEP che ha provveduto a liquidarle all’avente diritto, provvedere ad effettuare i conguagli sia per quanto concerne le ritenute IRPEF che gli oneri sociali per far recuperare al dipendente i versamenti innanzi descritti già intervenuti e che si configurano in eccedenza rispetto all’imponibile maturato dal medesimo per l’anno fiscale di riferimento.
Per quanto concerne i versamenti previdenziali all’INPDAP, allo stato non si procede più alla formazione del ruolo suppletivo del dipendente con l’imponibile pregresso, ma si provvede, ai sensi dell’Informativa INPDAP n° 2 del 15.1.2003, come chiarito con Circolare di questo Ufficio prot. n. 6/178/03-1/CA del 30.1.2004 diretta ai Presidenti delle Corti di Appello, al versamento in conto anticipazione, e in ottemperanza a ciò scaturisce l’obbligo per la Corte di Appello di redigere il ruolo suppletivo semestrale a consuntivo, con inserimento del relativo imponibile e dei contributi versati nel semestre dell’anno in cui sono stati liquidati.
Infine, va precisato che l’onere di provvedere al versamento dei contributi previdenziali incombe sul sostituto d’imposta che ha corrisposto l’emolumento all’avente diritto, e nel caso del dipendente in questione spetta al Dirigente dell’Ufficio NEP di La Spezia, che pur prendendo in debita considerazione la Circolare ultima intervenuta in materia – prot. n. 6/611/035/CA del 29.4.2005 – e diretta ai Presidenti delle Corti di Appello, sul piano applicativo ha ritenuto di trasmettere al Dirigente dell’Ufficio NEP della Sezione Distaccata di Pontremoli, ove attualmente presta servizio il dipendente di cui trattasi, le somme da versare all’INPDAP per i contributi obbligatori in favore del medesimo dipendente.
Stante quanto innanzi esposto, voglia codesta Presidenza invitare il Dirigente dell’Ufficio NEP di Pontremoli a ritrasmettere le predette somme al Dirigente dell’Ufficio NEP di La Spezia, affinché quest’ultimo possa provvedere correttamente al versamento in questione, e consentire al medesimo sostituto d’imposta di ultimare tutti gli adempimenti scaturenti dalla liquidazione degli emolumenti retributivi all’interessato, anche ai fini della compilazione della Denuncia Mensile Analitica relativa al mese del corrente anno in cui l’Ufficio NEP di La Spezia ha provveduto a corrispondere le somme dovute al dipendente, come appunto risulta dalla nota prot. 322/RAG del 1° marzo 2005 di codesta Corte.
Roma, 12 agosto 2005
p. IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
(Renato Pacileo)
Giovanna Arcieri