UNEP - Risposta 3 aprile 2013 - Tropea - Attribuzioni del funzionario UNEP riguardo alle sentenze dichiarative

 

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione


Prot. VI-DOG/281/03-1/2012/CA

Al Presidente della Corte di Appello di
CATANZARO
(Rif. Prot. n. 10861 del 3.09.2012)

E, p.c. All'ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
ROMA


Oggetto: Ufficio NEP di Tropea – Attribuzioni del funzionario UNEP riguardo alle sentenze dichiarative.

 

Con riferimento al quesito, con cui si chiede all’Amministrazione “di sapere se il funzionario unep è tenuto ad eseguire … sentenze meramente dichiarative accogliendo l’interpretazione estensiva e giustificatrice delle parti istanti oppure se è legittimo il rifiuto motivato di eseguire coattivamente questo tipo di sentenze considerato che esse non sono sentenze di condanna e quindi non costituiscono titolo esecutivo legittimanti l’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 474 c.p.c. bensì semplici pronunce di per sé autosufficienti sottratte al ministero e alla competenza del funzionario unep”, si rileva quanto segue.
Premesso che sono titoli esecutivi le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva (cfr. art. 474 c.p.c.), nell’ipotesi delle sentenze dichiarative o costitutive, la questione consiste nell’individuare il possibile oggetto dell’esecuzione forzata. Di conseguenza, in caso di richiesta di esecuzione forzata di tali sentenze, non pare che il funzionario UNEP possa rifiutare l’inizio della procedura non potendosi astrattamente desumere, per simili titoli, l’assenza di beni o interessi suscettibili di attuazione forzata.
La questione rilevante non è costituita dalla astratta qualificazione della natura della sentenza (dichiarativa, costitutiva o altro) quanto piuttosto dalla concreta presenza nel titolo di statuizioni suscettibili di soddisfazione coattiva.
Rimane compito del funzionario esecutante rimettere immediatamente gli atti al giudice ove rilevi l’impossibilità di eseguire o l’estrema difficoltà di procedere sulla base della richiesta avanzata dalla parte.
L’incidente di esecuzione così determinato potrà offrire come esito la soluzione della questione, nonché l’accertamento dell’effettivo contenuto del titolo (e la sua concreta idoneità ad essere soddisfatto coattivamente).
Tale iter procedimentale contempera tutti gli interessi che emergono in simili fattispecie. Il creditore e il debitore saranno tutelati dall’intervento giudiziale ed il funzionario UNEP non sarà chiamato ad assumere decisioni che possano impingere la sfera giurisdizionale.
In ogni modo, l’esecuzione intrapresa sulla base della sentenza, asseritamente ritenuta meramente dichiarativa o costituiva, è comunque contrastabile con la proposizione dell’opposizione da parte del soggetto che assume di essere stato leso nella propria sfera giuridica.
Si prega di portare a conoscenza del Presidente del Tribunale di Vibo Valentia il contenuto della presente nota, per il seguito di competenza.

Roma, 3 aprile 2013

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli