UNEP - Risposta 13 dicembre 2006 - ufficiale giudiziario B3, in servizio nell’Ufficio NEP in sede, in posizione di comando dal 2 novembre 2006 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI

 

Prot. n. 6/1973/03-1/CA

ALLA PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI
REGGIO EMILIA

OGGETTO: [omissis], ufficiale giudiziario B3, in servizio nell’Ufficio NEP in sede, in posizione di comando dal 2 novembre 2006 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E’ pervenuta a questo Ufficio la richiesta del Dirigente dell’Ufficio NEP di codesto Tribunale datata 12 dicembre 2006, (omissis), con la quale è stato chiesto di conoscere il trattamento economico del dipendente indicato in oggetto, con riguardo alla sua posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il dipendente in parola, all’atto dell’assunzione in servizio in posizione di comando presso l’Amministrazione di destinazione, è da considerare decaduto dal regime di part-time nel quale risultava essere presso l’Amministrazione di appartenenza, in quanto il provvedimento di autorizzazione di quella tipologia di lavoro non produce più effetti dal momento in cui il dipendente è comandato presso un’altra Amministrazione.

Il trattamento economico dell’ufficiale giudiziario comandato, per quanto concerne le spettanze principali (stipendio tabellare-minimo garantito  e indennità di amministrazione), continuerà ad essere corrisposto dall’Amministrazione di appartenenza, anche se in ottemperanza alla normativa vigente si deve tener conto di quanto disposto dall’art. 4 comma 12 del C.C.I. – Comparto Ministeri del 16 maggio 2001, in virtù del quale “La spesa per il personale di cui ai commi precedenti (comandato) è a carico dell’amministrazione di destinazione.” Detto ciò, si reputa necessario regolare di concerto la materia tra le due Amministrazioni coinvolte nella gestione del dipendente, tenuto conto che gli ufficiali giudiziari, a differenza dei restanti dipendenti pubblici, non vengono retribuiti con i Ruoli di spesa fissa a carico delle Direzioni Provinciali dei servizi Vari del Tesoro, bensì dall’Ufficio NEP di appartenenza, così come previsto dal D.P.R. 15 dicembre 1959 n° 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari”).

In proposito, va precisato che al dipendente di cui trattasi spetta l’indennità di amministrazione nella misura prevista presso l’Amministrazione di destinazione (in questo caso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri), ai sensi dell’art. 22 comma 2 del C.C.N.L. – Comparto Ministeri – sottoscritto il 12 giugno 2003.

Per quanto concerne la corresponsione dell’emolumento-percentuale previsto dall’art. 122 n. 2 D.P.R. 15 dicembre 1959 n° 1229, si osserva che trattasi di una voce stipendiale accessoria legata alla presenza in servizio dell’ufficiale giudiziario nell’Amministrazione di appartenenza, così come precisato nella Circolare prot. n° 6/1293/035/09/CA-MR del 21 luglio 2004, emessa da questa Direzione Generale. Ne consegue che il predetto emolumento non va corrisposto al dipendente in posizione di comando presso altra Amministrazione dello Stato.

Relativamente alle competenze accessorie maturate dal dipendente presso l’Amministrazione di destinazione, queste ultime verranno corrisposte direttamente in quella sede.

Con successiva nota sarà comunicata la durata del comando del dipendente in questione, per gli adempimenti di competenza dell’Ufficio NEP in sede.

Roma, 13 dicembre 2006

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO f.f.
Giovanna Arcieri