UNEP - Risposta 18 febbraio 2013 - Viterbo - Corresponsione delle competenze accessorie per periodo di assenza dal servizio per infortunio sul lavoro
aggiornamento: 18 febbraio 2013
Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Prot. VI-DOG/133/03-1/2013/CA
AL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI
ROMA
(Rif. Prot. n. 5209 AF/rif. del 4.02.2013)
ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
OGGETTO: Ufficio NEP di Viterbo – Corresponsione delle competenze accessorie (quota reddituale dell’indennità di trasferta) per periodo di assenza dal servizio per infortunio sul lavoro.
Il quesito in oggetto, verte sulla spettanza al funzionario UNEP assente dal servizio per infortunio avvenuto sul lavoro, della quota reddituale delle indennità di trasferta costituente la retribuzione accessoria del dipendente.
La Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni – Ufficio V, intervenuta sulla materia con la circolare n. 2/99 del 19 aprile 1999, ha sottolineato la peculiare natura dell’emolumento prevedendo che lo stesso si configuri “come reddito aggiuntivo di natura incentivante e va ripartito tra tutti gli ufficiali giudiziari addetti all’Ufficio NEP, tenendo conto delle presenze e dell’effettivo servizio prestato”.
Considerando che l’indennità di trasferta non è una componente fissa della retribuzione, ma variabile ed accessoria in rapporto alla produttività o cooperazione del funzionario UNEP o dell’ufficiale giudiziario relativamente ai servizi d’istituto (notificazioni, esecuzioni e protesti), si ritiene che nel caso di assenza dal servizio per infortunio, così come per l’assenza a causa di malattia, anche se dipendente da causa di servizio riconosciuta nelle forme di legge (cfr. nota ministeriale prot. n. 6/167/03-1/2008/CA del 3 febbraio 2009), non vada attribuita la quota reddituale del predetto emolumento.
Peraltro, si rammenta che la circolare prot. 1194/03-1 dell’8 luglio 2003, emanata dal Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – diretta alle Organizzazioni Sindacali di categoria – evidenzia che “tale indennità ha sicuramente una natura e funzione peculiare, per cui, di sicuro, sotto molteplici profili, essa non è equiparabile ad altre indennità accessorie previste dalla contrattazione collettiva. Ne consegue che legittimamente i criteri di riparto o di distribuzione della indennità prevista dall’art. 7 della legge n. 28/99 possono essere ben specifici e talora divergenti da altri parametri, in relazione a trattamenti economici sostanzialmente diversi.”
Pertanto, se è vero che, come disposto dall’art. 22, comma 2, del C.C.N.L. 1994/97, per le “assenze dovute a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 21, comma 7, lett. a), comprensiva del trattamento accessorio, come determinato ai sensi dell’art. 34, per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all’art. 21, commi 1 e 2”, tuttavia il riferimento della predetta disposizione contrattuale – collegabile, per esempio, ad una voce retributiva come l’indennità di amministrazione – è da escludersi per l’indennità di trasferta che è connessa all’effettività della specifica prestazione.
Si prega di portare a conoscenza del Presidente del Tribunale di Viterbo il contenuto della presente nota, per il seguito di competenza.
Roma, 18 febbraio 2013
IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli