UNEP - Risposta 18 febbraio 2013 - Catania - Art. 492 c.p.c. Forma del pignoramento - Iter procedurale nell’ambito del pignoramento negativo e in caso di assenza del debitore esecutato

aggiornamento: 18 febbraio 2013

 

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. VI-DOG/137/03-1/2012/CA

AL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
(Rif. Prot. 15383/U/13.1 del 27.11.2012)

E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

OGGETTO: Ufficio NEP di Catania – Art. 492 c.p.c. (“Forma del pignoramento”) –  Iter procedurale nell’ambito del pignoramento negativo e in caso di assenza del debitore esecutato –  Risposta a quesito.

Con il quesito formulato, si chiede se la dichiarazione resa dal debitore esecutato, assente al momento dell’accesso dell’ufficiale giudiziario, entro quindici giorni presso l’Ufficio NEP procedente, debba essere rilasciata anche nelle ipotesi di pignoramento infruttuoso.

Tali fattispecie pur non essendo state considerate nelle circolari DOG prot. n. 6/381/035/CA del 14 marzo 2007 e prot. n. 6/1744/03-1/2007/CA del 27 novembre 2007, devono ritenersi regolate secondo gli stessi criteri seguiti “nel caso in cui il pignoramento mobiliare eseguito presso il domicilio del debitore, risulti insufficiente a garantire il credito vantato dalla parte procedente.”

Infatti, qualora il pignoramento risulti negativo sia nell’ipotesi che il debitore sia presente o assente al momento dell’accesso dell’ufficiale giudiziario (ora funzionario UNEP), quest’ultimo è tenuto ad invitare “il  debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione.” (cfr. art. 492, comma 4, c.p.c).

Peraltro, la menzionata circolare ha evidenziato: “In merito alla dichiarazione di titolarità di altri beni mobili, immobili o crediti presso terzi, resa dal debitore dietro invito dell’ufficiale giudiziario, va precisato che la stessa può essere rilasciata anche presso l’Ufficio NEP che ha proceduto esecutivamente nei suoi confronti, nell’ipotesi in cui l’esecutato non intenda renderla all’atto dell’accesso dell’ufficiale giudiziario, o qualora il medesimo non sia stato rinvenuto nel suo domicilio.”

Infine, è opportuno rilevare che la finalità di rendere efficace la procedura esecutiva promossa dal creditore va perseguita senza limiti temporali “quando il processo esecutivo è ancora pendente”, il che equivale a dire che il funzionario UNEP “è tenuto a ricevere la dichiarazione del debitore anche oltre il termine dei quindici giorni previsti dall’art. 388 cod. pen., non essendoci alcuna norma che vieti la eventuale dichiarazione successiva.” (cfr. cit. nota ministerale prot. n. 6/1744/03-1/2007/CA del 27 novembre 2007).

Roma, 18 febbraio 2013

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli