UNEP - Risposta 18 febbraio 2013 - Frosinone - Ripartizione dei proventi cambiari -Significato da attribuire alla locuzione fattiva collaborazione


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione


Prot. VI-DOG/134/03-1/2013/CA

Al Presidente
del Tribunale di FROSINONE
(Rif. Prot. n. 1970/12 del 10.01.2013)

E, p.c. All’Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
ROMA

Oggetto : Ufficio NEP di Frosinone – Ripartizione dei proventi cambiari – Significato da attribuire alla locuzione “fattiva collaborazione”.

Con riferimento alla questione in oggetto ed ai fini della ripartizione dei proventi cambiari, per “fattiva collaborazione” deve intendersi l’effettiva compartecipazione allo svolgimento dei singoli servizi di istituto che determinano il maturare di specifiche indennità o diarie.

Tanto premesso, come già evidenziato nella nota prot. VI-DOG/1784/03-1/2012/CA del 26 novembre 2012, “non può legittimarsi un’attribuzione della quota reddito di … proventi in virtù della semplice appartenenza all’Ufficio NEP, nella qualità di funzionario o dirigente dello stesso.”

Pertanto, è necessario che la “fattiva collaborazione” sia prestata per ogni servizio (notificazioni, esecuzioni e protesti), che dia diritto all’attribuzione della quota reddituale delle relative indennità di trasferta o di accesso prodotte mensilmente dall’Ufficio NEP. In caso contrario, il funzionario o l’ufficiale giudiziario sarà retribuito soltanto con le voci accessorie di posizione inerenti il profilo professionale di appartenenza.

Si prega di portare la presente nota a conoscenza del dirigente dell’Ufficio NEP in sede.

Roma, 18 febbraio 2013

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli