UNEP - Risposta 18 febbraio 2013 - Castrovillari - Notificazioni ai sensi dell’art. 10 Legge 11 agosto 1973 n. 533


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione


Prot. VI-DOG/135/03-1/2013/CA

Al Presidente
del Tribunale di CASTROVILLARI
Rif. Prot. n. 49 del 14.01.2013)

E, p.c. All’Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
ROMA


Oggetto : Ufficio NEP di Castrovillari – Notificazioni ai sensi dell’art. 10 Legge 11 agosto 1973 n. 533 – Risposta a quesito.

Si chiede se il ricorrente, in materia di controversie assistenziali e previdenziali, possa richiedere la notificazione dell’atto presso più Uffici o sedi dell’INPS.

Il quesito scaturisce dalla preoccupazione di un possibile danno erariale stante il noto regime di esenzione fiscale previsto per la materia (cfr. articolo unico L. 2/04/1958 n. 319, come sostituito dall’art. 10 L. 11/08/1973 n. 533).

Invero, considerato il diritto di difesa, che, fra l’altro si manifesta nell’individuare i propri contraddittori, e considerato, altresì, che la scelta dell’esenzione fiscale rientra nelle più tipiche opzioni di politica tributaria non si rinviene alcun elemento che possa legittimare i dubbi interpretativi dell’Ufficio NEP di Castrovillari.

La previsione normativa richiamata è ampia, al punto che l’art. 32 del Testo unico in materia di spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 – dopo aver prescritto in generale che le parti devono anticipare agli Ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione inerenti agli atti richiesti, aggiunge che nelle controversie previste “dall’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall’articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533 e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico dell’erario.”

Sulla questione, peraltro, si è pronunciata la Corte di Cassazione – Sezioni unite civili – con sentenza del 23 ottobre/7 dicembre 2007 n. 25551, chiarendo che: “... l’esonero dalle spese di giustizia e segnatamente dalle spese di notifica degli atti è nella disponibilità della parte che, nel chiedere la notifica dell’atto, può contestualmente domandare anche che le spese relative siano poste a carico dell’Erario in ragione della natura della controversia; ma, essendo il beneficio suscettibile di rinuncia anche per comportamento concludente, la parte può omettere di far valere la natura della controversia e pagare le spese di notifica, come per una controversia ordinaria.”

Pertanto, si può concludere che l’Ufficio NEP di Castrovillari è tenuto ad eseguire tutte le notificazioni richieste dalle parti con esenzione delle relative spese prevista ex lege, senza dover entrare nella valutazione dell’onerosità della complessiva spesa a carico dell’erario.

Roma, 18 febbraio 2013

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli