UNEP - Risposta 3 febbraio 2009 - Piacenza - Corresponsione di competenze accessorie a ufficiale giudiziario B3 assente per malattia
aggiornamento: 14 febbraio 2013
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - UNEP
Prot. n. 6/167/03-1/2008/CA
ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
(Prot. Pres. n. 13700-14270 del 10.12.2008)
OGGETTO: Ufficio NEP di Piacenza – Corresponsione di competenze accessorie a ufficiale giudiziario B3 assente per malattia – Risposta a quesito.
Con riferimento al quesito sulla materia in oggetto, formulato dal Dirigente dell’Ufficio NEP di Piacenza e pervenuto con la nota di codesta Presidenza richiamata in indirizzo, si espone quanto segue.
Dalla lettura della nota del Dirigente UNEP, emerge che l’ufficiale giudiziario B3, ******* ****** dichiarata non idonea in modo permanente alle mansioni della figura professionale di appartenenza dalla Commissione Medica di verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è allo stato assente per malattia, per cui è stato chiesto se alla stessa competono la quota reddito delle indennità di trasferta di cui all’art. 133 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli ufficiali giudiziari”) così come modificato dall’art.7 della Legge 18 febbraio 1999 n.28, nonché l’emolumento-percentuale previsto dall’art. 122 n.2 del citato D.P.R..
Relativamente alla quota reddito dell’indennità di trasferta prodotta dall’Ufficio NEP, la Circolare n. 2/99 del 19 aprile 1999, emessa dalla Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni – Ufficio V, ha sottolineato la peculiare natura dell’emolumento prevedendo che lo stesso si configura come reddito aggiuntivo di natura incentivante e va ripartito tra tutti gli ufficiali giudiziari addetti all’Ufficio NEP, tenendo conto delle presenze e dell’effettivo servizio prestato.
Allo stato, l’emolumento in questione è previsto dall’art.2, comma 1, del C.C.N.L. 24 aprile 2002 (“Norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari”) che lo menziona alla lett. f) – “50% dell’indennità di trasferta, ove spettante” – ed è disciplinato dall’art.5 del predetto C.C.N.L., in combinato con le disposizioni del Testo Unico sulle spese di giustizia, che prevedono la maturazione dell’indennità di trasferta per l’espletamento delle rispettive attività di istituto ad opera degli ufficiali giudiziari.
Quindi, partendo dalla considerazione che l’indennità di trasferta non è una componente fissa della retribuzione, bensì variabile ed accessoria in rapporto alla produttività o cooperazione dell’ufficiale giudiziario inerente all’espletamento degli atti di ufficio, si osserva che nel caso di assenza dal servizio per malattia, anche se dipendente da causa di servizio riconosciuta nelle forme di legge, viene meno l’effettiva presenza in servizio del dipendente, per cui non va attribuita a quest’ultimo la quota reddito del predetto emolumento.
Per quanto concerne l’emolumento-percentuale, considerato il carattere accessorio e incentivante della voce retributiva, questa Direzione ha previsto in sede di applicazione della normativa in materia, con la Circolare prot. n. 6/555/035/CA-MR del 26 marzo 2003, così come parzialmente modificata da successiva Circolare prot. n. 6/1293/035/09/CA-MR del 21 luglio 2004 (relativamente al personale UNEP comandato presso altre Amministrazioni dello Stato), quattro fattispecie per le quali viene esclusa la corresponsione dell’emolumento:
- assenza per malattia (anche dovuta per infortunio dipendente da causa di servizio) anche se superiore ai 15 giorni;
- congedo parentale (astensione facoltativa);
- sciopero;
- comando presso altra Amministrazione dello Stato.
Sulla materia, l’Amministrazione è intervenuta con ulteriore Circolare emessa da questo Dipartimento – prot. 6/1338/035/09/CA del 29 luglio 2004 – alla quale ci si riporta integralmente, per chiarire le motivazioni dell’esclusione relativa all’attribuzione dell’emolumento in questione all’ufficiale giudiziario nei casi sopra indicati. *
Alla luce delle suesposte argomentazioni, va dedotto che l’emolumento-percentuale non può seguire, per quanto concerne la sua attribuzione all’ufficiale giudiziario, le sorti dello stipendio tabellare, essendo necessario il requisito della effettiva presenza in servizio del predetto dipendente.
Si prega codesta Presidenza di voler disporre che la presente nota sia portata a conoscenza del Dirigente dell’Ufficio NEP di Piacenza, affinché ne tenga conto ai fini della regolazione contabile inerente al dipendente interessato.
Si porgono distinti saluti.
Roma, 03/02/2009
IL DIRETTORE REGGENTE
Antonio Paoluzzi
POST SCRIPTUM
* La regolamentazione della materia del’emolumento-percentuale così come riportata nella presente nota è stata modificata con l’Accordo sindacale del 22 maggio 2009 che ha sancito il superamento dell’orientamento di cui alla Circolare della Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio VI – prot. n. 6/555/035/CA-MR del 26 marzo 2003, nonché di quello di cui alla Circolare DOG – Ufficio VI – prot. n. 6/1338/035/09/CA del 29 luglio 2004, nella parte in cui si sostiene riguardo al predetto tipo di retribuzione “l’impossibilità di agganciarla, dal punto di vista giuridico e nella fase attuale della contrattazione collettiva, alle altre voci retributive di carattere accessorio, quali l’indennità di amministrazione ed il Fondo Unico di Amministrazione”.