UNEP - Risposta 1 agosto 2006 - Palmi - Riduzione dell’orario di lavoro per gli operatori giudiziari B2 in turno per la giornata di sabato, per la copertura dei servizi amministrativi del predetto Ufficio
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI
Prot. n. 6/1209/03-1/CA
ALLA PRESIDENZA
DEL TRIBUNALE DI PALMI
(Rif. Prot. n° 922/06 del 6.7.2006)
OGGETTO: Ufficio NEP di Palmi – Riduzione dell’orario di lavoro per gli operatori giudiziari B2 in turno per la giornata di sabato, per la copertura dei servizi amministrativi del predetto Ufficio – Risposta a quesito.
In riscontro al quesito di cui all’oggetto pervenuto con la nota sopra evidenziata di codesta Presidenza, si espone quanto segue.
Relativamente all’istanza di riduzione dell’orario di turnazione previsto per la giornata di sabato, da parte degli operatori giudiziari B2 addetti al locale Ufficio NEP, che porterebbe ad articolare l’orario di lavoro dalle ore 8.00 alle ore 11.00, piuttosto che protrarsi per l’intera giornata lavorativa, nulla osta all’accoglimento della medesima da parte del Capo dell’Ufficio, in considerazione della previsione contrattuale vigente in materia.
In proposito, l’art. 21 del Contratto Collettivo Integrativo del Ministero della Giustizia, che disciplina l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro, prevede, infatti, al comma 1, punto 1.4, “turnazioni, a carattere residuale rispetto alle altre articolazioni e adottabili per determinate attività, che consentono di garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale su cinque, sei o sette giorni”. Tenendo conto che alla definizione di ulteriori aspetti dell’articolazione dell’orario di lavoro, regolata nel predetto articolo, si provvede attraverso la contrattazione integrativa decentrata, nel caso della fattispecie prospettata può prendere forma in un Accordo cui partecipano altresì le Organizzazioni Sindacali territorialmente competenti, come tra l’altro proposto da codesta Presidenza nella nota di riferimento.
All’autorizzazione che consenta agli operatori giudiziari B2 sopra citati, di limitare l’orario di lavoro, nella giornata del sabato, all’arco temporale che va dalle ore 8.00 alle ore 11.00, non osta altresì la nuova formulazione dell’art 155 del codice di procedura civile, recante norma sul computo dei termini, relativamente a quanto disposto al quinto comma, che prevede, per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata di sabato, la proroga al primo giorno seguente non festivo.
L’unica esigenza da salvaguardare per l’Ufficio NEP in questione, a fronte della riduzione dell’orario di lavoro del personale interessato, nei termini in cui è stata richiesta, è l’espletamento delle attività necessarie al regolare funzionamento del medesimo in relazione ai servizi richiesti dall’utenza.
Roma, 1° agosto 2006
IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia