UNEP - Risposta 1 gugno 2006 - Voghera - Applicabilità, ai fini previdenziali, del regime di TFS ad ufficiale giudiziario C1 addetto all’Ufficio NEP di Voghera, già ufficiale giudiziario B3


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI

Prot. n. 6/859/03-1/CA

Allegati: *

Alla Presidenza
del Tribunale di VOGHERA
Fax n. 0383/640655

E, p.c. All’Inpdap
Direzione Centrale Entrate
Ufficio I - Nornativa
R O M A
Fax n. 06/51017647


Oggetto: Applicabilità, ai fini previdenziali, del regime di TFS ad ufficiale giudiziario C1 addetto all’Ufficio NEP di Voghera, già ufficiale giudiziario B3. Risposta a quesito

Con riferimento a quanto in oggetto e in riscontro ad apposito quesito, di cui si acclude copia, pervenuto dall’ufficiale giudiziario dirigente dell’Ufficio NEP presso codesto Tribunale, si espone quanto segue.

Il passaggio del dipendente dalla qualifica funzionale di ufficiale giudiziario B3 a quella in posizione C1 non comporta l’assoggettamento obbligatorio del medesimo al TFR, ma la permanenza nel regime di TFS nel quale il predetto era stato collocato all’atto della prima assunzione presso il Ministero della Giustizia.

Allo stato, la materia è disciplinata dalla nota INPDAP 25 maggio 2005, n. 11, emanata dalla Direzione Centrale delle prestazioni di fine servizio e previdenza complementare, Ufficio II – Previdenza complementare, che al punto 2.2 dispone che “Sono in regime di tfs i dipendenti assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001, ovvero assunti anche dopo ma senza soluzione di continuità rispetto a precedenti servizi presso pubbliche amministrazioni che già rientravano nel regime tfs”.

La suddetta previsione non è in contrasto con quanto evidenziato nella Circolare prot. n. 6/611/035/CA del 29 aprile 2005, emessa da questo Ufficio, nella parte in cui fa riferimento ai dipendenti pubblici assunti dopo il 30 maggio 2000 (termine prorogato al 1° gennaio 2001 dalla Legge 23 dicembre 2000 n. 388), per i quali opera obbligatoriamente il collocamento in regime di TFR, con ciò riferendosi ai dipendenti privi di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione o con almeno un giorno di intervallo da rapporto di lavoro con quest’ultima, come precisato nel punto 2.1 della citata nota INPDAP del 25 maggio 2005, n. 11.

Alla luce di quanto sopra esposto, il dipendente di cui trattasi continua a rimanere assoggettato al regime di TFS. In relazione a ciò, voglia codesta Presidenza portare a conoscenza la presente nota al Dirigente dell’Ufficio NEP in sede, affinchè ne tenga conto nella regolazione della posizione previdenziale del dipendente interessato.

Roma, 1 giugno 2006

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Renato Pacileo