UNEP - Risposta 4 settembre 2007 - Salerno - Autorizzazione all’uso del mezzo proprio per il personale UNEP, per il raggiungimento di una sede diversa di servizio
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità
Prot. n. 2061/BLS/CA/VI-DOG/2905
Al Presidente
della Corte di Appello di
S A L E R N O
(Rif.Prot. 5383/u/2007 dell’11.06.2007)
Oggetto: Autorizzazione all’uso del mezzo proprio per il personale UNEP, per il raggiungimento di una sede diversa di servizio in caso di applicazione a quest’ultima, nonchè per l’espletamento delle relative attività d’istituto Risposta a quesito.
Con riferimento al quesito inerente all’oggetto e pervenuto con la nota sopra richiamata, si espone quanto segue.
L’ufficiale giudiziario applicato ad una diversa sede di servizio può essere autorizzato, per il raggiungimento dell’Ufficio di destinazione, all’uso del mezzo proprio con copertura assicurativa, rientrando la fattispecie contemplata dall’art. 32 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari”) nella previsione dell’art. 16 del C.C.I. 16 maggio 2001.
Riguardo al caso specifico di un ufficiale giudiziario applicato ad altro Ufficio NEP, a cui sia stato assegnato il compito di notificare atti, il predetto dipendente non può essere ordinariamente autorizzato all’uso del mezzo proprio per l’espletamento dei servizi d’istituto nell’ambito territoriale di competenza dell’Ufficio NEP presso il quale è applicato. In merito, va osservato che le funzioni proprie degli ufficiali giudiziari, ad eccezione di quelle amministrative, non sono destinate a svolgersi esclusivamente nei locali dell’Ufficio, ma al contrario implicano una proiezione dell’attività necessariamente esterna all’edificio nel quale sono ubicati gli Uffici amministrativi.
Ne consegue che, riguardo ad attività che sono per loro natura itineranti, come quella appunto dell’ufficiale giudiziario, il concetto di sede di servizio va essere inteso in un’accezione più ampia, da riferirsi a tutto il territorio del circondario rientrante nella competenza dell’Ufficio giudiziario di appartenenza o nel quale il dipendente viene temporaneamente applicato, nell’ambito dei quali per previsione normativa le attività d’istituto vanno espletate.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, si reputa che l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio da parte degli ufficiali giudiziari applicati ad una diversa sede di servizio, per il raggiungimento di quest’ultima, rientra nella competenza del Presidente di Corte di Appello, valutata la necessità e la congruità della richiesta formulata dal dipendente interessato.
Per quanto concerne, invece, la possibilità di rilasciare eccezionalmente l’autorizzazione di cui sopra per l’espletamento delle attività d’istituto nell’ambito del circondario dell’Ufficio NEP nel quale l’ufficiale giudiziario è stato applicato, la stessa rientra nelle prerogative del Capo dell’Ufficio, competente territorialmente, rispetto all’Ufficio NEP presso il quale il dipendente è “applicato”, fermo restando la rigorosa osservanza dei criteri indicati nella Circolare prot. 2061/BLS/CA/VI-DOG/1011 dell’8 marzo 2007, nella parte in cui si fa presente che “il provvedimento di autorizzazione di cui trattasi è un atto “necessitato”, ovvero rilasciato esclusivamente quando non vi siano mezzi pubblici alternativi o l’uso dell’autovettura si presenti come strettamente necessario, precisandosi altresì che il medesimo sia debitamente motivato e strettamente collegato ad un percorso (raggiungimento di determinate zone) e all’espletamento di servizi di istituto richiesti nell’arco di un periodo preventivamente determinato”.
Roma, 4 settembre 2007
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Belsito