UNEP - Risposta 12 febbraio 2009 - Voghera - Disciplina degli atti di notifica ed esecuzione in materia agraria, in materia di offerta reale a seguito di sentenza vertente in materia esente ed in ordine alle notifiche a mezzo del servizio postale


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - UNEP


Prot. n. 6/216/03-1/2008/CA 

Alla Presidenza
della Cortedi Appello di
M I L A N O;
(Rif.Prot.n.2852/UG/2008 Q. del 9.6.2008)

E, p.c  All' Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
R O M A
FAX 06/66598265


Oggetto : Ufficio NEP di Voghera – Disciplina degli atti di notifica ed esecuzione in materia agraria, in materia di offerta reale a seguito di sentenza vertente in materia esente ed in ordine alle notifiche a mezzo del servizio postale. Risposta a quesiti.

 Con riferimento ai tre quesiti in oggetto indicati e formulati dal Dirigente dell’Ufficio NEP di Voghera, si espone quanto segue.

Con il primo quesito viene chiesto se è possibile considerare in esenzione da spese gli atti di notifica ed esecuzione relativamente alla c.d. materia agraria di cui alla Legge 26 maggio 1965 n. 590 – art. 25, comma 4 per il quale: “nessuna imposta o tassa è dovuta per gli atti posti in essere ai fini dell’applicazione del precedente art. 8” -  e all’art. 47 della Legge 3 maggio 1982 n. 203 (norme sui contratti agrari) ove viene stabilita l’applicazione a tutte le controversie agrarie delle disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile.

L’estensione alla c.d. materia agraria dell’esenzione da spese per notifiche ed esecuzioni, attualmente vigente ad esempio per gli atti in materia di lavoro di cui all’art. 10 della Legge 11 agosto 1973 n. 533, è configurabile limitatamente alle previsioni di cui al citato art. 47 L. 3 maggio 1982 n. 203, che fanno riferimento a controversie agrarie.

Va, invece, esclusa l’estensione della predetta esenzione da spese per gli atti di notifica ed esecuzione con riferimento al menzionato art. 25 comma 4 L. 26 maggio 1965 n. 590, in quanto la disposizione normativa fa riferimento ad “imposta o tassa”, che sono oneri diversi dalle spese di notifica o esecuzione,  per gli atti per i quali si dichiara di esercitare il diritto di prelazione e per i conseguenti atti di trasferimento. Soltanto nel caso in cui, in relazione a questi atti, si instauri un procedimento contenzioso, scatterà il regime dell’esenzione da spese per i relativi atti di notifica ed esecuzione, di cui alla previsione del citato art. 47 L. 203/82.

Con il secondo quesito è stato chiesto se sono soggetti a spese gli atti di offerta reale ex art. 1208 e segg. del codice civile, richiesti a completamento ed in conseguenza di titoli emessi in materia esente da spese di notifica ed esecuzione.

In proposito, si osserva che l’offerta reale è un atto di natura stragiudiziale e in quanto tale non è configurabile l’esenzione dalle spese prevista ad esempio per gli atti relativi al processo  in materia di lavoro ex art. 10 L. 533/1973, mancando il riferimento di una normativa che preveda una specifica esenzione da spese per questa tipologia di atti, anche se posti in esecuzione di una sentenza in materia di lavoro o a questa equiparata ai fini dell’esecuzione. Ne consegue che gli oneri derivanti dall’esecuzione di una qualsiasi offerta reale ricadono sulla parte richiedente.

Con il terzo quesito  si chiede se è possibile procedere alla spedizione degli atti di notifica ed esecuzione, richiesti e pagati dalla parte, a mezzo del servizio postale incaricando del servizio uno sportello di Poste Italiane S.p.A. sito fuori dal comune in cui ha sede l’Ufficio NEP.

In merito a ciò, si fa presente che non è possibile derogare al criterio della competenza territoriale, in virtù del quale nelle relate di notifica degli atti a mezzo del servizio postale viene indicato l’Ufficio Postale del comune nel quale si trova l’Ufficio NEP.

Nel caso dell’iter procedurale riportato nel quesito, in cui si verifica che il dipendente dell’Ufficio postale di Pavia, si reca presso l’Ufficio NEP di Voghera per ritirare gli atti a mezzo posta in regime di Convenzione e quelli in conto di credito, che vengono lavorati dal predetto Ufficio postale, ciò è dovuto per un’esigenza organizzativa di Poste Italiane S.p.A. che per l’Amministrazione non rileva.

In relazione al quesito in questione, l’Ufficio NEP di Voghera non ha titolo per affidare l’espletamento di servizi, collegati a notifiche ed esecuzioni a mezzo posta, di competenza dell’Ufficio postale di Voghera a uno sportello di Poste Italiane S.p.A. ubicato a Pavia.

Si prega codesta Presidenza di portare a conoscenza del Dirigente dell’Ufficio NEP di Voghera il contenuto della presente nota, raccomandando al contempo l’osservanza della normativa vigente nelle materie in questione.

Si porgono distinti saluti.

Roma, 12 febbraio 2009

IL DIRETTORE REGGENTE
Antonio Paoluzzi