UNEP - Risposta 18 novembre 1999 - Palmi - Quesito in materia di ripartizione dell’indennità di accesso nel servizio protesti (L.18/2/99 n.28).
Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni
Ufficio V
Prot. n. 5/1012/03-1/ML
Alla Presidenza
del Tribunale di PALMI
OGGETTO: Quesito in materia di ripartizione dell’indennità di accesso nel servizio protesti (L.18/2/99 n.28), proposto dalle assistenti Unep 2"omissis" e "omissis" in servizio presso l’ufficio NEP del Tribunale di Palmi.
Con riferimento al quesito indicato in oggetto, lo scrivente ufficio ritiene che la questione prospettata possa risolversi in base alla circolare n. 2/99, diramata da questa Direzione Generale in data 19/4/99, recante disposizioni in materia di “Interpretazione dell’art.7 della L. 28/2/99”.
Alla luce di quanto è in essa contenuto, non si può non sottolineare che il motivo ispiratore della legge 28/99 consiste nell’esigenza di riconoscere a tutti i dipendenti dell’ufficio NEP, compresi gli addetti ai servizi interni, il diritto a partecipare alla distribuzione della quota di indennità che residua dopo la detrazione delle spese, in quanto anche questi ultimi collaborano in modo rilevante al buon andamento dell’ufficio.
Laddove invece risulti che, di fatto, il servizio protesti è svolto soltanto da alcuni dipendenti unep, e senza alcuna collaborazione da parte del restante personale, viene meno la ratio stessa della L. 28/99, così come sopra riassunta.
Poiché risulta di tutta evidenza che nel caso di specie, riguardante l’ufficio NEP di Palmi, sono soltanto due le assistenti che svolgono il servizio protesti, mentre il restante personale vi ha espressamente rinunciato, e non sembra svolgere alcuna attività connessa con tale servizio, ne discende che, mancando il presupposto fondamentale della collaborazione, e anche in considerazione dell’impegno particolare in termini di orario e di disponibilità che caratterizza il delicato servizio della levata dei protesti, appare opportuno allo scrivente che coloro che non esplicano in alcun modo tale servizio, siano esclusi dalla ripartizione delle indennità di accesso per i protesti.
Solo in tal modo si può salvaguardare la “natura incentivante” di tale reddito aggiuntivo, indicata dalla circolare sopra richiamata.
Il dover dividere tali indennità con altro personale che ha espressamente rinunciato a svolgere tale servizio, per ragioni di opportunità personale, può solo “incentivare” a lasciare il servizio stesso, con una ulteriore perdita di funzioni dell’ufficiale giudiziario, la cui figura va sempre più impoverendosi.
Dunque, se è pur vero che la predetta circolare assimila il trattamento delle indennità di accesso per i protesti cambiari a quello stabilito per le indennità di trasferta in materia civile, appare di tutta evidenza che tale assimilazione venne fatta, a suo tempo, presupponendo la collaborazione del personale addetto ai servizi interni anche per lo svolgimento del servizio protesti.
In ultimo appare opportuno segnalare che la predetta circolare fa salvi “eventuali diversi accordi”, inerenti alla ripartizione, che possono stipularsi tra gli aventi diritto. Si invita, pertanto, l’ufficiale giudiziario dirigente a favorire l’intervento di tali accordi, alla luce di quanto disposto nella presente ministeriale.
Si prega la S.V. di voler portare a conoscenza dell’ufficio interessato il contenuto della presente.
Roma, 18 novembre 1999
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Il magistrato addetto
Dr. Wanda Verusio