UNEP - Risposta 24 ottobre 2012 - Larino e Termoli - Rappresentazione fotografica/audiovisiva di beni pignorati

aggiornamento: 24 ottobre 2012


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. VI-DOG/1678/03-1/2012/CA

AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO CAMPOBASSO
(Rif. Prot. n. 3975 del 13.08.2012)

E, p.c.

ALL’ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

OGGETTO: Uffici NEP di Larino e di Termoli – rappresentazione fotografica/audiovisiva di beni pignorati (Rif. Prot. 655/10 del 9.6.2010 del G.E.  c/o il Tribunale di Larino); esecuzioni mobiliari – chiarimenti sulla necessità della rappresentazione fotografica dei beni pignorati (rif. atto emesso dal G.E. c/o il Tribunale di Larino, ricevuto il 16.3.2012) – ordinanze officiose di improcedibilità di tutte le espropriazioni mobiliari prive di rappresentazione fotografica.

Con riferimento alla richiesta di delucidazioni, da parte dei dirigenti degli Uffici NEP del Tribunale di Larino e della Sezione distaccata di Termoli, sulle modalità operative della prescrizione inerente alla rappresentazione fotografica-audiovisiva dei beni pignorati ai sensi dell’art. 518, comma 1, c.p.c, si rileva quanto segue.

Quest’Amministrazione è già intervenuta con le indicazioni contenute nelle circolari DOG prot. n. 6/381/035/CA del 14 marzo 2007 (“Riforma delle esecuzioni mobiliari – Legge 24 febbraio 2006 n° 52, pubblicata in G.U. 28 febbraio 2006, n° 49 – Modifiche rilevanti aventi riflesso sull’attività dell’ufficiale giudiziario), e prot. n. 6/491/035/2010/CA del 26 marzo 2010 (“Esecuzione del pignoramento mobiliare – Modalità della rappresentazione fotografica dei beni pignorati”), consultabili nella sezione intranet del sito web di questo Ministero.

Premesso che la prescrizione normativa di cui all’art. 518, comma 1, c.p.c. richiede tra le modalità attuative del pignoramento mobiliare che la descrizione delle cose pignorate avvenga “mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva”, nel caso in cui tale rappresentazione sia ritenuta assolutamente necessaria l’ufficiale giudiziario, ove il creditore procedente non abbia assicurato la propria disponibilità a pagare l’operatore fotografico, potrà sollevare incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 610 c.p.c., chiedendo “i provvedimenti temporanei occorrenti” riguardo al conferimento dell’incarico al professionista (fotografo) e alle modalità della immediata liquidazione delle spese della prestazione d’opera all’atto della consegna del referto fotografico da allegare al verbale di pignoramento.

Pertanto, i suddetti provvedimenti potranno rendersi necessari per l’attuazione in concreto della rappresentazione fotografica dei beni staggiti e di conseguenza per il prosieguo della procedura esecutiva, soprattutto in considerazione degli oneri di pagamento della prestazione che devono essere assicurati dalla parte procedente nei termini sopra indicati (anche nei ricorsi di lavoro) ed a prescindere dall’esito (che può essere negativo nel caso in cui in sede di accesso al domicilio della parte esecutata, lo si rinvenga chiuso).

Si prega di portare a conoscenza del Presidente del Tribunale di Larino il contenuto della presente nota, affinché renda edotti del medesimo i dirigenti dell’Ufficio NEP in sede e di quello presso la Sezione distaccata di Termoli. 
Distinti saluti.

Roma, 24 ottobre 2012

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli