UNEP - Risposta 4 settembre 2009 - Torino - Quesito in ordine al pagamento degli atti richiesti dagli Uffici della Corte dei Conti e della Procura presso la Corte dei Conti.


Dipartimento dell' Organizazione Giudiziaria, del personale e dei servizi
Direzione Generale del personale e della formazione
Ufficio VI

Prot. 6/ 1308 /03-1/2009/RF

All.:*

ALLA PRESIDENZA DELLA
CORTE D’APPELLO DI
TORINO
(Rif. Vs. Prot. n. 2667/U del 19/06/2009)


Oggetto
: Quesito in ordine al pagamento degli atti richiesti dagli Uffici della Corte dei Conti e della Procura presso la Corte dei Conti.

Con riferimento al quesito di cui all’oggetto formulato dal dirigente dell’Ufficio Nep presso la Corte di Appello di Torino e trasmesso da codesta Presidenza con la nota indicata in epigrafe, si fa presente quanto segue.

Gli atti richiesti dagli Uffici della Corte dei Conti e della Procura presso la Corte dei Conti,devono essere iscritti come prevede il primo comma dell’art. 118 del D.P.R. 1229//59 sui registri cronologici, prima dell’esecuzione, con l’ammontare dei diritti e delle indennità a qualsiasi titolo riscossi e da recuperare. L’art. 118 al secondo comma prevede inoltre: “Qualora i diritti e le indennità non siano preventivamente determinabili, l’ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente prima dell’esecuzione, sui registri cronologici gli atti richiesti ed annotare, entro il giorno successivo all’esecuzione, l’ammontare dei diritti e delle indennità riscossi o da recuperare.”

Lo scrivente Ufficio fa presente che, in materia di spese di notifica, il Segretariato Generale della Corte di Conti ha diramato alle sue strutture centrali e territoriali due circolari, datate rispettivamente 15/7/1993 e 19/04/1995.

La prima circolare, (all. *) ha previsto l’accordo preventivo con l’ufficiale competente per territorio, onde conoscere l’entità della spesa unitaria e complessiva da sostenere per effettuare le notifiche, in modo tale da inviare unitamente agli atti da notificare o da eseguire, assegno circolare, non trasferibile, per l’importo concordato.

In caso di importo inferiore a quello dovuto all’ufficiale giudiziario, la circolare ha previsto il pagamento a saldo mediante la forma sopradescritta e nel caso di anticipo maggiore di quello necessario, l’ufficiale giudiziario, su richiesta del capo dell’ufficio della Corte dei Conti, provvede al rimborso mediante assegno circolare intestato al richiedente che provvede a versarlo in conto “entrate varie ed eventuali” del Ministero del Tesoro.  

Con la circolare datata 19/04/1995 (all. *), il Segretariato Generale ha fa presente che l’art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ha previsto, per gli atti relativi ai giudizi in materia di lavoro, di pubblico impiego, nonché di previdenza ed assistenza, l’esenzione “dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura” e di conseguenza all’ufficiale giudiziario che procede alla notifica dei menzionati atti spettano soltanto l’indennità di trasferta ed il rimborso delle eventuali spese postali.

E’ evidente, ha aggiunto  la circolare che applicando la forma di notifica prevista dall’art. 149 del c.p.c. (servizio postale) non è possibile usufruire delle previste esenzioni.

Pertanto, il Segretariato Generale della Corte dei Conti ha invitato tutti gli Uffici centrali e territoriali , a trasmettere gli atti da notificare fuori del circondario ove ha sede l’Ufficio della Corte dei Conti, debitamente annotati su un apposito foglio in duplice copia, all’Ufficio giudiziario competente per territorio.

La circolare ha previsto inoltre che “L’ufficio giudiziario ricevente, dopo aver effettuato le notifiche, trasmetterà gli atti all’ufficio della Corte dei Conti unitamente alla richiesta di liquidazione delle somme dovute a titolo a titolo di rimborso spese e di indennità di trasferta. Prima di trasmettere gli atti da notificare, sarebbe comunque opportuno prendere adeguati accordi con i capi degli uffici giudiziari competenti ad effettuare le notifiche. Sugli atti da notificare deve essere apposta la seguente stampigliatura: << Esente dall’imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, art 10 legge 11.8.1973 n. 533>>.”

Pertanto, nel rispetto del dettato normativo sopra richiamato, l’ipotesi formulata dal dirigente NEP non è condivisibile.

Rimanendo in attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Roma, 4 settembre 2009

IL DIRETTORE REGGENTE
Antonio Paoluzzi