UNEP - Risposta 21 dicembre 2009 - Trieste - Vendita delegata di bene immobile ex art. 733 c.p.c. - Intavolazione di pignoramento immobiliare ex art. 555 c.p.c. - Richiesta di compenso da parte dell’ufficiale giudiziario


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - UNEP

Prot. n. 6/1833/03-1/2009/CA

AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI
TRIESTE
(Rif. Prot. n. 1734 del 28.4.2009)
(Rif. Prot. n. 4745 del 24.11.2009)

E, p.c.ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
VIA SILVESTRI, 243
ROMA


Oggetto
: Vendita delegata di bene immobile ex art. 733 c.p.c. – Intavolazione di pignoramento immobiliare ex art. 555 c.p.c. – Richiesta di compenso da parte dell’ufficiale giudiziario – Risposta a quesito.

Con il quesito in oggetto indicato, pervenuto con la nota della S.V. richiamata in indirizzo, viene chiesto se per la vendita delegata di un bene immobile ex art. 733 c.p.c. e per l’attività di intavolazione di un pignoramento immobiliare ex art. 555 c.p.c., sia dovuto all’ufficiale giudiziario un compenso diverso da quello stabilito dal Testo Unico sulle spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), nel quale è indicato quanto spettante a titolo di “diritto di esecuzione” all’ufficiale giudiziario nell’attività di pignoramento ed in altre attività a lui delegate.

Al riguardo, si osserva che l’art. 37 del T.U. sulle spese di giustizia prevede l’attribuzione all’ufficiale giudiziario di un diritto unico per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l’atto di protesto; alla predetta voce retributiva si aggiunge l’indennità di trasferta corrisposta per l’accesso sul luogo dell’esecuzione richiesta o dell’adempimento a quest’ultima connesso.

 Nel pignoramento immobiliare sono identificabili due distinti momenti processuali:

  1. la notifica al debitore dell’atto di pignoramento;
  2. la consegna di copia autentica dell’atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari, che trascrive l’atto e restituisce all’ufficiale giudiziario una delle note (cfr. art. 555, comma 2, c.p.c.).

Ciò premesso, ne consegue che l’attività di intavolazione di cui al quesito, consistente nella redazione e deposito delle domande di annotazioni tavolari dei pignoramenti immobiliari, corrisponde agli adempimenti previsti per l’ufficiale giudiziario dal secondo comma dell’art. 555 c.p.c. di cui al punto 2) e, pertanto, non può legittimare un compenso diverso rispetto a quello previsto dal T. U. sulle spese di giustizia.

Per quanto concerne l’attività di vendita immobiliare, peraltro delegata all’ufficiale giudiziario in maniera irrituale rispetto al dettato normativo di cui all’art. 733 c.p.c., con apposito provvedimento del Tribunale di Trieste,  si evidenzia che la stessa non esula da un procedimento giurisdizionale e, di conseguenza, può essere ricompresa nelle liquidazioni delle spettanze previste dal T.U. sulle spese di giustizia per il predetto funzionario.

Si prega di portare a conoscenza del Dirigente del locale Ufficio NEP il contenuto della presente nota, affinché ne tenga conto nella regolazione della materia.

Si porgono distinti saluti.

Roma, 21 dicembre 2009

IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia