UNEP - Risposta 19 maggio 2009 - Verona - Atti pervenuti durante il periodo di astensione dal lavoro degli ufficiali giudiziari per fruizione del part-time - Diritto alla percezione della parte reddituale delle indennità di trasferta


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - UNEP

Prot. n. 6/700/03-1/2009/CA

ALLA PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI
VENEZIA
(Rif. prot. 666/3/MD del 3.4.2009)

E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
FAX 06/66598265


Oggetto
: Ufficio NEP di Verona - Atti pervenuti durante il periodo di astensione dal lavoro degli ufficiali giudiziari per fruizione del part-time – Diritto alla percezione della parte reddituale delle indennità di trasferta – Risposta a quesito.

Con riferimento a quanto in oggetto indicato, di cui alla nota della S.V. richiamata in indirizzo, si espone quanto segue.

Con il quesito, formulato da un ufficiale giudiziario in servizio nell’Ufficio NEP di Verona, viene chiesto se al suo rientro dal part-time della durata di un mese (dal 5 luglio al 5 agosto) possano essergli assegnati gli atti non urgenti pervenuti durante la sua astensione dal lavoro, dal momento che durante tale periodo il predetto dipendente viene escluso dalla percezione dalla quota reddito delle indennità di trasferta.  

Dalla lettura della relazione del Dirigente dell’Ufficio NEP di Verona, emerge che presso la predetta sede sono in servizio diciassette ufficiali giudiziari, di cui sette usufruiscono del part-time nel mese di luglio, circostanza alla quale si aggiunge il dato che i restanti ufficiali giudiziari nel mese di agosto usufruiscono delle ferie. A fronte di questa situazione lavorativa, non possono non prevalere le esigenze organizzative indicate dal Dirigente dell’Ufficio NEP, che per l’appunto implicano che il personale rientrante dal part-time provveda all’espletamento degli atti non urgenti pervenuti durante il periodo di astensione dal lavoro usufruito.

Con l’occasione, si invita la S.V. a voler sottoporre all’attenzione del Presidente del Tribunale di Verona l’opportunità di concordare con gli interessati una diversa modalità di applicazione dell’istituto del part-time con la quale possono conciliarsi le esigenze dei dipendenti con quelle dell’Ufficio NEP, in modo da assicurare il miglior livello di efficienza possibile del servizio.

Per quanto concerne il mancato percepimento della quota-reddito delle indennità di trasferta da parte dell’ufficiale giudiziario relativamente al periodo in questione, dall’esame del quadro normativo di riferimento (cfr. art. 7 Legge n. 28 del 1999 e art. 2, comma 1, lett. f),C.C.N.L. 24 aprile 2002 <Norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari>: “50% dell’indennità di trasferta, ove spettante”), si ricava inequivocabilmente che l’attribuzione della quota-reddito delle indennità di trasferta è agganciata alla effettiva presenza in servizio dell’ufficiale giudiziario, come chiarito altresì dalla circolare n. 2/99 del 19 aprile 1999 emessa dalla Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, ad interpretazione del citato art. 7 della Legge n. 28/1999.

Si prega di voler disporre che la presente nota sia portata a conoscenza del Presidente del Tribunale di Verona, per il seguito di competenza.

Si porgono distinti saluti.

Roma, 19 maggio 2009

IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia