UNEP - Risposta 8 ottobre 2009 - Napoli - Esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei Conti - Deposito degli atti di pignoramento
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - UNEP
Prot. n. 6/1375/03-1/2009/CA
AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI
NAPOLI
(Rif. Prot. 9966 del 04/06/2009)
FAX 081/2237657
Oggetto: Esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei Conti – Deposito degli atti di pignoramento – Risposta a quesito.
Con riferimento al quesito vertente sulla materia in oggetto indicata, questa Direzione Generale, dopo un attento esame, ha chiesto, al Capo di Gabinetto, di valutare l’opportunità di richiedere un parere dell’Ufficio Legislativo in sede, al fine di assicurare una corretta applicazione della normativa vigente.
Con il quesito viene chiesto se è possibile, per la Procura Regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania, procedere direttamente all’esecuzione forzata delle sentenze di condanna emesse dalla stessa sezione, nonché procedere al deposito degli atti di pignoramento presso la segreteria della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania, anziché presso il Tribunale Civile di Napoli.
Il Gabinetto del Ministro ha trasmesso a questa Direzione Generale il parere dell’Ufficio Legislativo, dalla lettura del quale emerge che l’impostazione rappresentata dalla Procura, non può essere condivisa sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 174, della Legge n. 266 del 2005 (Legge finanziaria del 2006) secondo cui “al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l’articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile”.
A tal proposito, l’Ufficio Legislativo osserva che “l’art. 1, comma 174, invocato, opera un’interpretazione autentica di una norma – il citato art. 26 – espressamente riferita ai procedimenti “contenziosi”, quale di certo non può ritenersi che sia quello esecutivo, in cui si presuppone, quando del caso, un distinto contenzioso sfociato nel titolo esecutivo di cui si opera l’implementazione coattiva”. In sostanza, viene evidenziato il riferimento alle azioni a tutela dei crediti erariali contenuta nel disposto normativo del 2005, sottolineando che, anche dal punto di vista puramente tecnico, il concetto di azione è riferibile alla cognizione contenziosa, e non al procedimento esecutivo.
Nel caso in esame, secondo l’Ufficio Legislativo non pare vi sia alcuno spazio per dubbi in merito, tenuto conto che la rubrica dell’art. 1, comma 174, sopra menzionato, parla di “azioni a tutela della garanzia patrimoniale”, quali sono i sequestri conservativi che, infatti, rientrano nella cognizione contenziosa cautelare. Tale considerazione induce a ritenere che la normativa in questione chiarisce che la Procura contabile può esercitare – nell’ambito della sua giurisdizione – anche la tutela offerta dall’art. 671 cod. proc. civ., ma è da escludersi che la finalità della norma possa essere quella di trasferire alla giurisdizione contabile la cognizione esecutiva che l’ordinamento assegna, senza deroga, al giudice civile.
Si prega di voler portare a conoscenza della Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania, nonché del locale Ufficio NEP, il contenuto della presente nota.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.
Roma, 8 ottobre 2009
IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia