UNEP - Risposta 9 ottobre 2008 - Catanzaro - Richiesta dei Messi del Giudice di Pace ad espletare il servizio di notificazione nel circondario di appartenenza, mantenendo profilo e qualifica.
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI
Prot. 6/1463/03-1/SG
All’Ufficio di Presidenza
della Corte di Appello di
CATANZARO
(Prot. n. 14664–1.6 del 25 settembre 2008)
Oggetto : Richiesta dei Messi del Giudice di Pace ad espletare il servizio di notificazione nel circondario di appartenenza, mantenendo profilo e qualifica.
In merito al quesito in epigrafe l’intestato Ufficio concorda con le determinazioni espresse da codesto Ufficio di Presidenza. Alla luce della contrattazione vigente l’attività di notificazione è attribuita agli ufficiali giudiziari C1 e B3 ad eccezione degli Uffici in cui permane un messo del Giudice di Pace.
In materia l’art. 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374 così si esprime:
- “Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni le decisioni in forma esecutiva e i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino a esaurimento del loro ruolo di appartenenza.
- Ai messi di conciliazione, che assumono la nuova denominazione di messi del giudice di pace, si applicano, limitatamente al servizio di notificazione, le norme dell’ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni”.
Dal testo dell’articolo riportato integralmente si evince che l’attività di notificazione dei messi del Giudice di Pace è assimilata all’attività degli ufficiali giudiziari e di conseguenza anche per i messi del Giudice di Pace vige l’obbligo della notifica a mezzo posta per tutti gli atti che non devono essere notificati nell’ambito del Comune laddove ha sede l’Ufficio giudiziario di appartenenza
Pertanto, si ritiene che la richiesta avanzata dal messo del Giudice di Pace dell’Ufficio di San Demetrio Corone, di poter eseguire le notifiche a mani nell’ambito del circondario, contrasti con il contenuto dell’art. 107 dell’Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e dell’art. 1 della legge n. 890/1982, che prevedono l’obbligatorietà della notifica a mezzo posta per tutti gli atti da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l’Ufficio, eccetto il caso in cui sia la parte interessata a chiedere che la notifica sia eseguita a mani.
Si porgono distinti saluti.
Roma, 9 ottobre 2008;
IL DIRETTORE REGGENTE dell’UFFICIO
Antonio Paoluzzi