UNEP - Risposta 9 ottobre 2008 - Velletri - Attuali competenze dei Messi del Giudice di Pace


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI

Prot. 6/1464/03-1/SG

Al Presidente del Tribunale di
VELLETRI 
(Rif. Prot. n. 2555 del 29.08.2008)

 

Oggetto: Attuali competenze dei Messi del Giudice di Pace.

Il quesito proposto dal Presidente del Tribunale di Velletri trova soluzione nel combinato del disposto delle norme che regolamentano l’attività e la nomina dei Messi del Giudice di Pace.

 L’art. 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, che integralmente si riporta, così dispone:
“Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni le decisioni in forma esecutiva e i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino a esaurimento del loro ruolo di appartenenza.

“Ai messi di conciliazione, che assumono la nuova denominazione di messi del giudice di pace, si applicano, limitatamente al servizio di notificazione, le norme dell’ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229, e successive modificazioni”.

Il suddetto articolo, a sua volta, è stato novellato dall’art. 6 della legge del 16 dicembre 1999, n. 479: “I messi del giudice di pace continueranno a operare presso le sedi del giudice di pace”.

 Pertanto, dall’esame congiunto delle suddette norme si può evincere quanto segue:

  1. sussiste una continuità di servizio tra i Messi di conciliazione e i Messi del Giudice di Pace;
  2. non è necessario rinnovare le nomine, come non è possibile estendere le nomine ad altri nominativi;
  3. la competenza dei suddetti è limitata all’attività di notificazione con esclusione delle esecuzioni mobiliari, anche se a seguito di titoli esecutivi emessi dal Giudice di Pace;
  4. si decade dalla nomina del Messo del Giudice di Pace per revoca della nomina o per pensionamento dal ruolo di appartenenza, in considerazione che i Messi allo stato esistenti sono dipendenti di enti locali.

Si fa presente che la possibilità di continuare a svolgere le funzioni di Messo del Giudice di Pace dev’essere conciliabile con l’attività prestata presso l’Ufficio di appartenenza, rilevato che nel caso di specie il Messo del Giudice di Pace presta servizio in qualità di dipendente delle Poste Italiane S.p.A.

Si porgono distinti saluti.

Roma, 9 ottobre 2008

Il DIRETTORE REGGENTE dell’UFFICIO
Antonio Paoluzzi