UNEP - Risposta 15 dicembre 2005 - Aosta - Periodo di tirocinio ex art. 20 comma 3 D.P.R. 15.12.1959 n° 1229 previsto per l’ufficiale giudiziario C1 neo-assunto.
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI
Prot. n. 6/1791/03-1/CA
Allegati: *
ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
T O R I N O
Oggetto: Periodo di tirocinio ex art. 20 comma 3 D.P.R. 15.12.1959 n° 1229 previsto per l’ufficiale giudiziario C1 neo-assunto. Risposta a quesito del Tribunale Ordinario di Aosta.
Con riferimento a quanto in oggetto, è pervenuta a questo Ufficio la nota del Presidente del Tribunale di Aosta prot. n° 1001 del 22.11.2005, che si allega in copia per opportunità di conoscenza, contenente la richiesta con cui l’ufficiale giudiziario C1 neo-assunto, S. T., in servizio presso l’Ufficio NEP di Aosta, chiede che sia specificata la durata del periodo di tirocinio in relazione alla figura professionale rivestita.
La materia è disciplinata dall’art. 20 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n° 1229 (“Ordinamento degli ufficiali giudiziari”), che prevede al 3° comma (per la parte vigente) che l’ufficiale giudiziario, conseguita la nomina, venga assegnato per la durata effettiva di sei mesi in soprannumero esclusivamente ad un Ufficio Unico di Corte di Appello o di Tribunale. La norma esige in concreto lo svolgimento di un’attività di tirocinio da parte del neo-assunto, che si esplica in un’affiancamento al personale in servizio nell’Ufficio di assegnazione e appartenente alla stessa figura professionale, che consenta al dipendente di acquisire una completa formazione professionale in relazione alla vasta gamma di fattispecie lavorative riscontrabili nell’ambito di un Ufficio NEP.
Le suesposte argomentazioni sono a fondamento dell’espressa menzione del periodo di soprannumero nel contratto individuale di lavoro sottoscritto nello scorso mese di novembre dai vincitori ed idonei del concorso pubblico per ufficiale giudiziario C1, in relazione al quale non sono state previste deroghe di esonero dal tirocinio in parola.
Inoltre, lo svolgimento del suddetto periodo di tirocinio è fondamentale in relazione alla necessità di apprendere tutta quella parte dell’attività, di natura amministrativa e contabile inerente alla gestione di un Ufficio NEP, che caratterizza la figura professionale dell’ufficiale giudiziario nella posizione giuridica ed economica C1, non posseduta dall’istante nella precedente attività di servizio presso Ufficio Giudiziario, in qualità di cancelliere B3.
Al contempo, va osservato che il predetto art. 20, terzo comma, D.P.R. 1229/59 non è da ritenersi disapplicato dal C.C.I. – Comparto Ministeri – sottoscritto il 22 ottobre 1997 e successive modificazioni, ad opera dell’avvenuta contrattualizzazione di tale categoria di personale, per la quale non si applica, allo stato, l’istituto dell’assunzione in prova della durata di quattro mesi (prevista dall’art. 14 bis del citato Contratto Integrativo per i dipendenti pubblici di nuova assunzione). Al riguardo, va considerato che l’art. 9 del C.C.N.L. 24 aprile 2002 relativo alle norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari, ha previsto che: “Per quanto non previsto dal presente CCNL, il rapporto di lavoro … rimane regolato dalle pertinenti norme speciali contenute nel D.P.R. 1229/59 e dalle disposizioni dei Contratti … la cui disciplina sia compatibile con il citato decreto e con la normativa di settore”.
In linea con quanto sopra asserito, si inserisce la previsione normativa, di cui al citato art. 20, terzo comma, del D.P.R. 1229/59, del soprannumero appositamente indicato nel contratto individuale di lavoro sottoscritto da questa Amministrazione – parte datoriale – e dalla vincitrice del concorso pubblico di cui trattasi.
Del resto, va ulteriormente ribadito che la suddetta norma ordinamentale ha una sua logica intrinseca ed è stata appunto concepita come sistema di salvaguardia e garanzia per le funzioni rilevanti di pertinenza dell’ufficiale giudiziario, nell’interesse dell’Amministrazione, del dipendente e dell’utenza, affinché l’attività istituzionale di riferimento venga espletata con professionalità e pieno senso di responsabilità da parte del personale di nuova assunzione.
Stante quanto sopra esposto, si invita la S.V. a voler portare a conoscenza del Presidente del Tribunale di Aosta la presente nota, per la regolamentazione della materia.
Roma, 15 dicembre 2005
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Renato Pacileo