UNEP - Risposta 17 febbraio 2006 - Trieste - Quesiti proposti dall’Ufficio Nep di Trieste in ordine alle spese di notifica in materia di correzione di errori materiali, in ordine all’addebito del c.a.d. nelle notifiche a mezzo posta e riguardo alla notifica del preavviso di sloggio.


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI

Prot. 6/275/03-1

AL SIG. PRESIDENTE DELLA
CORTE D’APPELLO
TRIESTE
(Rif.Prot. 5676 del 18.10.2005)


Oggetto
: Quesiti proposti dall’Ufficio Nep di Trieste in ordine alle spese di notifica in materia di correzione di errori materiali, in ordine all’addebito del c.a.d. nelle notifiche a mezzo posta e riguardo alla notifica del preavviso di sloggio.

 In riferimento all’oggetto si rappresentano sugli argomenti indicati le seguenti osservazioni e indicazioni.

 Per quanto attiene alla problematica sull’ipotizzata esenzione dal pagamento delle spese di notifica (diritti ed indennità di trasferta) per la parte che richieda la notifica ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., questo Ufficio concorda con la prospettazione dell’ufficiale giudiziario dirigente dell’Unep di Trieste, significando che non è ricollegabile alla circolare Prot. 1/3758/44(U)03 del 18/3/2003 della Direzione Generale della Giustizia Civile del D.A.G. alcuna previsione utile per rispondere affermativamente al quesito, in quanto alcun collegamento è operabile con l’onere di assolvimento del pagamento del contributo unificato, né, del resto, è rinvenibile specifica disposizione normativa o regolamentare che consenta l’assunzione di spesa a carico dell’erario.

 In merito al pagamento delle spese postali per la seconda raccomandata nelle notificazioni a mezzo posta si evidenzia, come esplicato in precedenti risposte a quesito, che il rimborso deve avvenire a seguito di operazione di verifica e riscontro sulla base dei dati che Poste Italiane S.P.A. ha l’obbligo di comunicare per consentire la dovuta attività di controllo sull’an e quantum debeatur.

 Sulla notifica del preavviso di sloggio ai sensi del novellato art. 608 c.p.c., a parere dello scrivente Ufficio, è possibile provvedere al caricamento del predetto atto sul registro modello C e applicare gli importi per diritti ed indennità di trasferta previsti dagli artt. 37 e 38 del T.U. 115/2002.

 A tale conclusione si perviene per effetto dell’esame del comma 1 del nuovo art. 608 c.p.c., in vigore dal 1° marzo 2006, che testualmente recita: “L’esecuzione inizia con la notifica dell’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte che è tenuta a rilasciare l’immobile, il giorno e l’ora in cui si procederà”.

 Nell’ottica di accelerare e ottimizzare i tempi procedurali per rendere sempre più aderente il sistema ai principi del giusto e rapido processo, l’innovazione importante prevista dall’art. 2 comma 3 lettera e), n. 37 del DL 35/2005 (c.d. decreto sulla competitività), poi convertito in Legge 14.5. 2005 n. 80, consiste nell’aver spostato il momento iniziale dell’esecuzione nelle procedure di rilascio da quello del primo accesso dell’ufficiale giudiziario sul luogo dell’esecuzione a quello della notificazione all’obbligato, da parte dello stesso ufficiale giudiziario, del c.d. atto di preavviso.

 La notificazione dell’atto di preavviso, atto proprio dell’ufficiale giudiziario, con il quale lo stesso comunica che l’esecutato è tenuto a lasciare libero l’immobile ad una data precisa nel tempo, pertanto, si pone come momento iniziale dell’esecuzione dal quale derivano rilevanti effetti sostanziali (ad es. si stabilisce il primo contatto diretto con l’esecutato) e processuali (ad es. si determina l’applicabilità del secondo comma dell’art. 615 c.p.c. e dell’art. 624 c.p.c.). 

 Si ritiene, pertanto, che, pur in formale assenza di verbale, tale atto debba essere equiparato agli atti con i quali si iniziano parimenti altre procedure esecutive con le modalità della notifica, quali il pignoramento immobiliare o il pignoramento presso terzi, per cui la registrazione del preavviso di rilascio nel registro istituito per l’annotazione degli atti di esecuzione si sostanzia, ad avviso dello scrivente Ufficio, in un’operazione corretta, aderente e conforme al dettato normativo.

Roma, 17 febbraio 2006

IL DIRETTORE
Renato Pacileo