UNEP - Risposta 9 marzo 2005 - Venezia - Ufficiali Giudiziari C1 neo-assunti, assegnati in soprannumero ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.P.R. 15.12.1959 n. 1229 presso gli Uffici Unici di Corte d’Appello e di Tribunale - Attività nel periodo di tirocinio e trattamento economico


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI

Prot. n. 6/388/03-1/CA

Allegati: *

AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI
VENEZIA
(Rif.Prot. 386/PD/bm dell’11.2.2005)


Oggetto:
Ufficiali Giudiziari C1 neo-assunti, assegnati in soprannumero ai sensi  dell’art. 20 comma 3 del D.P.R. 15.12.1959 n. 1229 presso gli Uffici Unici di Corte d’Appello e di Tribunale – Attività nel periodo di tirocinio e trattamento economico – Risposta a quesito.

Relativamente all’oggetto e in riscontro alla nota della S.V. pervenuta a questa Direzione Generale, che ad ogni buon fine si allega in copia, con la quale si diramano due note sindacali della “omissis” ai Presidenti dei Tribunali del distretto, oltre che al Dirigente dell’Ufficio NEP in sede, con invito ai primi a trasmettere le stesse ai rispettivi dipendenti Uffici NEP, si osserva quanto segue.

Le note sindacali, ivi comprese quelle in questione del “omissis” e del “omissis” non possono essere diramate agli Uffici del distretto per la loro osservanza, come se contenessero delle direttive, in quanto si tratta di atti esterni all’Amministrazione e pertanto privi di efficacia nei confronti di quest’ultima.Peraltro, garantire la corretta applicazione della normativa vigente, anche in tema di tirocinio e trattamento economico degli ufficiali giudiziari neo-assunti, rientra tra i compiti precipui dell’Amministrazione.

In merito, questa Direzione Generale ha emanato apposita Circolare prot. n. MR/198 in data 10 febbraio u.s., vertente per l’appunto sul corso di formazione iniziale, nella quale sono messi in risalto gli aspetti salienti dell’azione formativa composta da due momenti complementari (attività d’aula e tirocinio negli Uffici), azione formativa che si pone quindi in funzione assolutamente propedeutica in quanto preparatoria al successivo espletamento delle funzioni d’istituto.

Inoltre, con riguardo all’Ufficio NEP di Treviso, questa Amministrazione di recente è intervenuta con la nota prot. n. 6/285/03-1/CA del 18 febbraio scorso, per chiarire che i neo-assunti non possono essere adibiti alle attività d’istituto in piena autonomia, in virtù del previsto periodo di tirocinio che comporta la necessità di dover formare il personale interessato prima di adibirlo alle mansioni proprie della figura professionale di appartenenza.

Per quanto concerne il trattamento economico dei neo-assunti, si precisa che il medesimo va regolato in osservanza del titolo II del C.C.N.L. 22.4.2002 relativo alle norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari, al cui art. 2, che disciplina la struttura della retribuzione, è prevista la corresponsione anche del 50% delle indennità di trasferta costituente quota-reddito dell’Ufficio NEP di riferimento, senza alcuna distinzione tra il personale già in servizio e quello neo-assunto.

Nell’ipotesi che alcuni dei funzionari di prima nomina fossero stati impiegati in attività d’istituto esterne all’Ufficio, competerà a questi ultimi, oltre al 50% quota-reddito delle indennità di trasferta, anche il restante 50% costituente il rimborso spese di cui all’art. 7 della Legge n° 28 del 1999.

Inoltre, qualora i predetti funzionari abbiano altresì svolto l’attività di notificazione degli atti, agli stessi andranno la quota-reddito e il rimborso spese in proporzione al lavoro effettivamente espletato, conformemente alle indicazioni impartite con la Circolare - prot. n. 6/698/035 del 6.5.2002 - diretta ai Presidenti delle Corti di Appello, emessa da questo Ufficio.

Alla luce delle suesposte motivazioni, voglia cortesemente la S.V. comunicare ai Dirigenti degli Uffici NEP del distretto che le direttive dell’Amministrazione in materia di tirocinio dei neo-assunti sono da rinvenirsi nella citata Circolare del 10 febbraio u.s., raccomandandosi al contempo una scrupolosa osservanza delle medesime, unitamente alla rigorosa applicazione della normativa in vigore relativa al trattamento economico dei dipendenti di cui trattasi.

Roma, 9 marzo 2005

IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia