UNEP - Risposta 22 dicembre 2004 - Torino - Possibilità di remunerazione dell’attività di affiancamento espletata dagli Ufficiali Giudiziari C1 in servizio in un Ufficio NEP in favore dei colleghi B3, in materia di esecuzione forzata, così come disposta con Circolare prot. n° 6/1753/070-2/CA del 31.10.2003, e dei colleghi C1 neo assunti, ai sensi dell’art. 20, terzo comma, del D.P.R. 15.12.1959 n° 1229


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI

Prot. n. 6/2047/03-1/CA

AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI
T O R I N O
(Rif.Prot.n.1226/U del 10.12.2003)


Oggetto
: Possibilità di remunerazione dell’attività di affiancamento espletata dagli Ufficiali Giudiziari C1 in servizio in un Ufficio NEP in favore dei colleghi B3, in materia di esecuzione forzata, così come disposta con Circolare prot. n° 6/1753/070-2/CA del 31.10.2003, e dei colleghi C1 neo assunti, ai sensi dell’art. 20, terzo comma, del D.P.R. 15.12.1959 n° 1229. Risposta a quesito.

Con riferimento a quanto in epigrafe e in riscontro alla nota della S.V. sopra evidenziata, di recente oggetto di sollecito da parte di alcuni ufficiali giudiziari C1 in servizio nell’ufficio NEP di codesta Corte, si espone quanto segue

Nell’ambito di un ufficio pubblico, l’attività di affiancamento summenzionata non può considerarsi un’attività didattica in senso stretto, che per sua natura esige un rapporto frontale in aula tra docente e discente e si giustifica in un corso di formazione teorica su concetti e istituti giuridici attinenti ad una determinata attività da svolgere, ma si concreta in un “training on the job” che presuppone una corretta forma di collaborazione o assistenza diretta ai tirocinanti, da parte di un funzionario dotato di esperienza professionale.

Si tratta di un’attività da espletarsi da parte del personale C1 sotto l’organizzazione del dirigente dell’ufficio NEP, espressamente prevista dal D.P.R. 15.12.1959 n° 1229 all’art. 20 terzo comma, per la parte vigente (“conseguita la nomina, l’ufficiale giudiziario per la durata di sei mesi è assegnato in soprannumero ad un ufficio unico di Corte di appello o di tribunale”), oltre che all’art. 29 del citato D.P.R., i quali, disponendo che gli ufficiali giudiziari neo-assunti prestino servizio in soprannumero presso gli uffici NEP, prevede di fatto un’attività di affiancamento, analoga a quella richiesta anche nella Circolare di cui all’oggetto.

La suddetta attività è richiamata a livello generale anche nel Contratto Collettivo relativo al personale del Comparto Ministeri (quadriennio normativo 1998/2001) che contempla, tra le specificità professionali della posizione giuridica ed economica C1, quella di coordinamento di gruppi di lavoro e di studio. In quest’ottica si inserisce la considerazione in base alla quale l’Amministrazione, nella prospettiva del raggiungimento degli obiettivi di formazione professionale e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia della propria azione, ha effettuato la precisa scelta, con riguardo al disposto affiancamento degli ufficiali giudiziari B3 da parte del personale C1 in materia di esecuzione forzata, di avvalersi dell’irrinunciabile apporto di funzionari che, essendo in possesso di adeguata esperienza professionale, sono in grado di trasmettere le conoscenze e competenze, dal punto di vista pratico-procedurale, indispensabili all’espletamento delle funzioni istituzionali legate alla figura professionale dell’ufficiale giudiziario.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si deve concludere che l’attività di affiancamento di cui trattasi non prevede una retribuzione extra rispetto a quella percepita in via ordinaria per il lavoro complessivamente prestato in favore dell’Amministrazione, dal momento che la medesima attività rientra a pieno titolo nel novero delle attribuzioni professionali degli ufficiali giudiziari C1, i quali nel caso di specie si adoperano a far prendere visione ai colleghi tirocinanti, durante l’espletamento delle loro funzioni, dell’attività tecnica posta in essere in relazione alle singole materie che vengono trattate in ufficio e a quelle inerenti ai vari servizi d’istituto richiesti dall’utenza che si eseguono fuori dall’ufficio.

Roma, 22 dicembre 2004

IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia