UNEP - Risposta 25 maggio 2005 - Lecco - Trattamento economico degli Ufficiali Giudiziari C1 neo-assunti, relativo alle indennità di trasferta-quota reddito dell’Ufficio NEP
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI
Prot. n. 6/745/03-1/CA
AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI
MILANO
(Rif. Prot. n. 3992/UG/2005 del 21.4.2005
Oggetto : Trattamento economico degli Ufficiali Giudiziari C1 neo-assunti, relativo alle indennità di trasferta-quota reddito dell’Ufficio NEP. Risposta a quesito.
Con riferimento a quanto in oggetto e in riscontro alla nota sopra riportata di codesta Corte, limitatamente al quesito posto dall’ufficiale giudiziario dirigente dell’ufficio NEP di Lecco, si espone quanto segue.
Il trattamento economico degli Ufficiali Giudiziari pos. econ. C1 neo-assunti, relativamente alle indennità di trasferta, è disciplinato, allo stato, dall’art. 2 del C.C.N.L. 24 aprile 2002 (“Norme di raccordo per gli Ufficiali Giudiziari”) che al comma 1 lett. f) prevede la voce retributiva del “50% dell’indennità di trasferta, ove spettante”.
Ne consegue che il personale neo-assunto innanzi citato ha diritto alla attribuzione della quota di partecipazione al 50% delle indennità di trasferta costituente reddito dell’Ufficio NEP con decorrenza dalla data di immissione in possesso, dal quale scaturisce ex lege la decorrenza giuridica degli effetti economici del trattamento retributivo del predetto personale.
La norma pattizia innanzi citata trova il suo fondamento nel disposto di cui all’art. 7 della Legge n° 28/1999, così come esplicato dalla Circolare n° 2 del 19 aprile 1999 della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni di questo Ministero, e va a concretizzare, con riguardo alla voce retributiva del 50% delle indennità di trasferta, il trattamento economico dovuto ai dipendenti in parola.
In proposito, si evidenzia che la presenza in servizio del personale neo-assunto, anche in posizione di tirocinio, non esclude lo svolgimento di una attività primaria di base collegata a quelle d’istituto previste per l’ufficio NEP che vada ad integrare la prestazione lavorativa dovuta dal dipendente nei confronti del datore di lavoro, rappresentato dall’Amministrazione giudiziaria-ufficio NEP di appartenenza.
Nel caso specifico dei dipendenti UNEP neo-assunti, in base al contratto individuale di lavoro dai medesimi sottoscritto con la predetta parte datoriale, la prestazione lavorativa si sostanzia in un’attività coadiuvante nei servizi d’istituto che quotidianamente vengono espletati all’interno e fuori dall’ufficio NEP nell’ambito territoriale di competenza.
Inoltre, il citato art. 2 C.C.N.L. 24.4.2002 attribuisce la voce retributiva del 50% dell’indennità di trasferta non distinguendo, nell’ambito del personale UNEP in servizio, tra dipendenti e neo-assunti, per cui se ne desume che l’emolumento va corrisposto al dipendente in quanto tale, a prescindere dalla sua particolare posizione legata all’iniziale periodo di tirocinio, a seguito della sua entrata in servizio nell’ufficio di assegnazione, che non esclude di per sé lo svolgimento di una prestazione lavorativa, seppur connotata nei termini sopra specificati.
Pertanto, voglia la S.V. comunicare al Presidente del Tribunale di Lecco la suesposta risposta al quesito di cui trattasi, con invito al dirigente dell’ufficio NEP di Lecco, di uniformarsi alle indicazioni innanzi esposte, ricorrendo alla sanatoria, qualora se ne ravvisasse la necessità, delle retribuzioni mensili pregresse relative agli ufficiali giudiziari C1 neo-assunti ed entrati in servizio alla data del 20 dicembre 2004.
Per quanto concerne il quesito della Cancelleria Esecuzioni mobiliari del Tribunale di Lecco, si rammenta di averlo inoltrato all’Ufficio I della Direzione Generale della Giustizia Civile – Dipartimento Affari di Giustizia con nota prot.n. 6/712/03-1/CA del 20 maggio u.s., già trasmessa per conoscenza alla S.V..
Roma, 25 maggio 2005
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Renato Pacileo