UNEP - Risposta 31 ottobre 2000 - Palermo - L. S., collaboratore UNEP nell’Ufficio Unico Notificazioni, Esecuzioni e Protesti presso la Corte d’Appello di Palermo. Dimissionaria dal servizio a decorrere dal "omissis" Recupero indennità sostitutiva del preavviso non dato.


Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni
Ufficio V

Prot. 5/956/03-1

ALLA PRESIDENZA DELLA CORTE
 D’APPELLO DI PALERMO
(Rif.f.n. 3605/Ma del 4/9/2000)


Oggetto
: L. S., collaboratore UNEP nell’Ufficio Unico Notificazioni, Esecuzioni e Protesti presso la Corte d’Appello di Palermo. Dimissionaria dal servizio a decorrere dal "omissis" Recupero indennità sostitutiva del preavviso non dato.

In relazione al quesito posto dall’ufficiale giudiziario dirigente l’Ufficio Unico presso codesta Corte d’Appello, inoltrato all’Ufficio II della Direzione Generale dell’Organizzazione Giudiziaria in sede, con il foglio in epigrafe, si precisa quanto di seguito.

Ai fini del recupero dei crediti vantati, l’Amministrazione può direttamente esercitare la compensazione tra debiti e crediti, purché sussistano i requisiti di cui all’articolo 1243 c.c. e cioè l’omogeneità dei termini, nonché la liquidità ed esigibilità dei crediti che vi entrano a far parte (v. circ. n. 21 del 29/3/1999 allegata in copia) (1).

Detta compensazione va comunque eseguita, solo successivamente alla richiesta di versamento della somma dovuta, rivolta all’interessata con formale atto di intimazione contenente, altresì, la fissazione di un termine breve nel quale adempiere al pagamento, trascorso il quale potrà procedersi per il recupero coattivo.

Pertanto, poiché la sig.ra L. ha diritto ad essere liquidata per le somme a lei dovute per la gratifica annuale spettantele e a titolo di percentuale arretrata, relativa agli anni 1998 e 1999, il rimborso può essere ottenuto trattenendo alla medesima una somma pari ad un quinto di dette liquidazioni o nel massimo ad un terzo e ciò in osservanza al disposto di cui all’art. 579 del D.M. 15/12/1972 per le “Istruzioni Generali” sui Servizi del Tesoro. Ciò sempreché l’interessata non rinunci espressamente al rimborso dell’intera somma di lire "omissis" (L. "omissis" ), qualora compresa nell’anzidetta liquidazione.

Qualora il recupero coattivo operato non abbia eliminato il credito erariale, dovrà procedersi perché l’interessata sia ulteriormente richiesta del versamento residuo e notiziata che è sua facoltà chiedere la rateizzazione del dovuto.
Di ogni somma spettante all’Erario va eseguito il versamento al capo XI capitolo 3530 intestato alle “Entrate Eventuali del Ministero della Giustizia”.

Roma, 31 ottobre 2000

per IL DIRETTORE
Il Magistrato addetto
Maria Rubera


(1) P.S.: Si noti che la circolare menzionata nella nota, avente ad oggetto: “Fermi amministrativi disposti ai sensi dell’art. 69 della Legge di Contabilità Generale dello Stato.”, è stata emanata dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – Divisione 8^, con Prot. n. 119271.