UNEP - Risposta 14 dicembre 2009 - Ufficio NEP di Siena - Rilevazione della presenza in servizio giornaliera degli ufficiali giudiziari

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - UNEP

Prot. n. 6/1885/03-1/2009/CA

Allegati: 2

AL PRESIDENTE
 

DELLA CORTE DI APPELLO DI
FIRENZE
(Rif. Prot. n. 3777-IV.5.2 del 20.7.2009)

Oggetto : Ufficio NEP di Siena - Rilevazione della presenza in servizio giornaliera degli ufficiali giudiziari –  Risposta a quesito.
 
Con riferimento al quesito in oggetto, pervenuto con la nota della S.V. richiamata in indirizzo, con il quale si chiede “se l’Ufficiale giudiziario, ferma restando l’ampia autonomia organizzativa di cui gode, sia comunque tenuto, a causa della componente retributiva costituita dal fondo unico di amministrazione (produttività collettiva), per sua natura commisurata ai giorni di effettiva presenza, ad una timbratura (unica) di inizio prestazione; se a tal fine sia necessaria l’interpretazione autentica delle parti firmatarie il c.c.n.l. del 24.4.2002 (artt. 7 e 12)”, si espone quanto segue.

Sulla materia, questa Direzione Generale si è già espressa con nota prot. n. 6/1074/03-1/2008/CA del 16 luglio 2008, che si allega in copia (All. 1) per l’opportuna conoscenza e alle cui conclusioni ci si riporta integralmente.

Nella predetta nota, si sostiene che, per esigenze di gestione del personale  legate all’aspetto retributivo, è possibile procedere alla rilevazione giornaliera della presenza in servizio, una sola volta nell’arco della giornata lavorativa, sia per gli ufficiali giudiziari addetti ai servizi interni sia per quelli adibiti ai servizi esterni all’Ufficio NEP o ad entrambe le tipologie di servizio.

In relazione all’ulteriore questione posta nel quesito, circa la possibilità di attivare la procedura dell’interpretazione autentica, dell’art. 7 del CCNL del 24 aprile 2002, relativa alle norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari, si ritiene che non esistono i presupposti per l’attivazione della predetta procedura, in quanto la stessa, come previsto dall’art. 12 del CCNL 16 febbraio 2001, può essere attivata esclusivamente con le modalità e le procedure di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dall’art. 59 del D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

In proposito, è intervenuto apposito parere fornito dall’Aran di cui alla nota prot. n. 0009156/09 del 13 novembre 2009, che si allega in copia (All.2).

Si prega di portare a conoscenza del Presidente del Tribunale di Siena il contenuto della presente nota, per il seguito di competenza.

Distinti saluti.

Roma, 14 dicembre 2009

IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia


ALLEGATO 2

ARAN
AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Direzione I

ARAN – Protocollo in Uscita
0009156/09 - 13/11/2009


 

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della
Formazione
Via Arenula, 70
00186 Roma

Oggetto: rilevazione delle presenze degli ufficiali giudiziari.

Si fa riferimento alla nota del 29 ottobre u.s. n. 6/1534/027-1/RF, con la quale si chiede un parere circa la possibilità di attivare la procedura dell’interpretazione autentica, dell’art. 7 del CCNL del 24 aprile 2002, relativa alle norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del comparto ministeri, sottoscritto in data 16.2.1999, richiesta dall’organizzazione sindacale UIL PA.

La richiesta in argomento è dovuta al fatto che la Corte di Appello di Salerno ha disposto la rilevazione della presenza giornaliera, dei suddetti ufficiali giudiziari, mediante apparecchiature informatiche.

In via preliminare si concorda con codesta Amministrazione sul fatto che non esistono i presupposti per l’attivazione dell’interpretazione autentica del citato art. 7 che, come prevede l’art. 12 del CCNL 16 febbraio 2001, può essere attivata esclusivamente con le modalità e le procedure previste dall’art. 47 del d.lgvo 165 del 2001, come sostituito dall’art. 59 del d.lgvo n. 150 del 27 ottobre 2009.

Infine si osserva che la decisione di procedere alla rilevazione della presenza giornaliera del menzionato personale, è coerente con quanto stabilito dall’art. 6 del medesimo CCNL del 24/4/2002. Infatti, tale articolo che ha aggiornato i criteri, già individuati dall’art. 140 del D.P.R. n. 1229 del 1959, ha stabilito, tra l’altro, quale elemento determinante per la corresponsione della percentuale sui crediti recuperati dall’erario la “presenza in servizio”, che, pertanto, deve essere necessariamente verificata dall’Ufficio di appartenenza.

IL DIRETTORE
Elvira Gentile