UNEP - Risposta del 24 agosto 2005 - Catania - Notifiche urgenti ex legge 31/7/2005 n.155, di conversione del D.L. 27/7/2005 n.144.

Prot. n. 6/1487/03-1
 

AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO
CATANIA


AL SIG. PROCURATORE GENERALE
DELLA PROCURA GENERALE
CATANIA

 

Oggetto: Notifiche urgenti ex legge 31/7/2005 n.155, di conversione del D.L. 27/7/2005 n.144.

Con riferimento alla nota prot. n. 11250/6.1.1 del 12/09/2005, a firma congiunta delle Autorità in indirizzo, ed in particolare alle richieste del Procuratore della Repubblica di Catania, datate 10/08 e 26/08/2005, tese ad ottenere una riorganizzazione degli uffici NEP con l’istituzione di un presidio di ufficiali giudiziari che garantiscano il servizio di notificazione anche nei giorni festivi, si ritiene di dover fare delle considerazioni.

Quest’Amministrazione condivide lo spirito da cui ha origine una tale esigenza, contrassegnata dall’opportunità di ottenere un miglioramento di rapporti tra i vari uffici giudiziari, ed avente il fine di garantire una immediata risposta alle esigenze di giustizia.

Il coinvolgimento degli ufficiali giudiziari è determinato dall’entrata in vigore del D.L. 27 luglio 2005 n.144, convertito in legge 31/07/2005 n. 155, che all’art.17 dispone che le notificazioni per gli atti del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, siano eseguite dall’ufficiale giudiziario e non più dalla polizia giudiziaria, limitando la possibilità di notificazione da parte di quest’ultima ai soli casi di atti d’indagine o provvedimento che gli sono propri.

In merito si osserva che, sia l’apertura degli uffici NEP, che la presenza anche di un solo ufficiale giudiziario presso gli uffici giudiziari di domenica e negli altri giorni festivi non sono previste dalle norme contrattuali vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro stesso. Detto ostacolo potrebbe essere superato dalla contrattazione decentrata, semprechè detta previsione risulti già vigente nelle norme contrattuali nazionali.

Ne consegue che l’ipotizzata apertura degli uffici NEP nei giorni suddetti sarebbe conseguente all’instaurarsi di un servizio di turnazione, ma detto istituto appare improponibile per gli UNEP,  non essendo espressamente previsto dalle norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari e comunque incompatibile con il particolare orario di lavoro degli stessi, stabilito normativamente e conseguentemente regolamentato di fatto con lo svolgimento delle attuali funzioni di istituto .    Infatti le esecuzioni non possono essere eseguite nei giorni festivi, come previsto espressamente dall’art. 519 c.p.c.; inoltre, è altresì da considerare che ai fini del computo dei termini per il compimento degli atti del processo civile, ai sensi dell’art.155 – 4° comma, nonché del processo penale ai sensi dell’art.172 comma 3, la scadenza di un termine ricadente in un giorno festivo è prorogata di diritto al primo giorno successivo non festivo.

Le stesse limitazioni valgono anche per l’attività di protesto degli effetti cambiari in scadenza in tali giorni; infatti, ai sensi dell’art.43 del R.D. 14 dicembre 1933 – n. 1669, una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo, data o a vista, deve essere presentata per il pagamento sempre in giorni feriali.

Pertanto, l’ufficiale giudiziario preposto al servizio in giorno festivo non potrebbe svolgere nessuna delle altre funzioni istituzionali attribuitegli, ad eccezione delle eventuali notifiche richieste dalla Procura con scadenza in die.

Pur consapevoli che la richiesta trae origine dall’esigenza di adeguamento dei sistemi di tutela della società dalle pressioni della criminalità organizzata e dal terrorismo, è purtroppo doveroso evidenziare come allo stato non appare fattibile l’organizzazione del lavoro nelle forme richieste dall’intestata Procura.

Pertanto, a fronte delle considerazioni anzidette, in osservanza delle modifiche normative apportate dal legislatore, nei procedimenti con detenuti e per i casi d’urgenza, l’art.148 c.p.p., 2° comma, come modificato dalla legge di riferimento, prevede che possano essere eseguite dalla Polizia Penitenziaria del luogo laddove i destinatari sono detenuti. Ad eccezione di detta modifica e dell’abrogazione del comma 2 ter, permane per l’articolo citato, la piena vigenza di tutte le altre previsioni che si leggono nei restanti commi.

Il legislatore con i vigenti artt.148 e 150 c.p.p. riconosce la possibilità al giudice di prescegliere per i casi d’urgenza i mezzi idonei e quelli tecnici, validi ai fini della conoscenza dell’atto da parte del destinatario, da disporsi mediante decreto motivato in calce all’atto stesso.

Inoltre, il vigente art. 149 c.p.p. prevede espressamente le modalità di servirsi del telefono e del telegrafo, ai quali si ritiene possibile aggiungere tra i mezzi di comunicazione più veloci ed efficaci l’uso del fax e il sistema di posta elettronica (e-mail), previsti in astratto dall’ art. 150 c.p.p., nelle ipotesi di estrema urgenza, ritenendosi tali modalità operative sicuramente alternative alla notifica eseguita a cura dell’ufficiale giudiziario, in quanto consentono in ogni caso di ricevere assicurazione dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Si potrebbe osservare altresì che l’art. 151 c.p.p., così come modificato dall’art.17 della legge menzionata, non esclude del tutto la stessa Polizia Giudiziaria dal servizio di notificazione, ma riserva ad essa le competenze di notificazione “nei soli casi d’indagine o provvedimenti che è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire”.

Quanto sopra premesso, va evidenziato come gli uffici NEP non possano comunque sottrarsi alle ulteriori richieste di notifica degli atti penali, pervenute nei giorni feriali e nell’orario di ricezione.

Roma, 24 agosto 2005

F.to IL V.CAPO DIPARTIMENTO
(Angelo GARGANI)