UNEP - Risposta 12 luglio 2007 - Latina - Ufficiali Giudiziari - Minima e massima esigibilità di prestazione lavorativa in termini temporali e/o qualitativi e quantitativi- Modalità di accertamento - Responsabilità.
Dipartimento dell' Organizzazione Giudiziaria,del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI
Prot. 6/03.1/1087/RF
Alla Presidenza
della Corte d’Appello di
ROMA
Oggetto : Ufficiali Giudiziari – Minima e massima esigibilità di prestazione lavorativa in termini temporali e/o qualitativi e quantitativi- Modalità di accertamento – Responsabilità. Risposta a quesiti.
In merito ai quesiti formulati, con missiva del 16/11/06, dall’ufficiale giudiziario C1 dott. omissis , in organico c/o il Tribunale di Latina, si fa presente quanto segue.
Il tempo di lavoro degli ufficiali giudiziari, essendo in relazione al carico di lavoro e alle scadenze fissate per legge inerenti alle rispettive attività d’istituto, non può essere per sua natura determinato o determinabile a priori, ma permette comunque una ampia autonomia organizzativa.
Il concetto suesposto, è statuito dall’art. 7 del CCNL , siglato il 24.02.2002 “ Gli ufficiali giudiziari assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro, correlandosi con la massima flessibilità alle esigenze connesse all’espletamento degli incarichi loro affidati.”
Si fa presente, inoltre, che riguardo la determinazione della prestazione lavorativa in termini quantitativi e qualitativi, quest’ultima si ottiene attraverso l’ organizzazione interna di ogni ufficio, in special modo, con un’equa divisione dei carichi di lavoro, per evitare eventuali disservizi e scadenze di atti che comporterebbero inevitabilmente responsabilità da parte dell’ufficiale giudiziario incaricato.
Roma, 12 Luglio 2007
Il Direttore f.f.
Giovanna Arcieri