UNEP - Risposta 3 agosto 2012 - Messina - Competenza dell’ufficiale giudiziario alla formazione delle copie degli atti da notificare in materia penale - Art. 111, ultimo comma, D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari)

 

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. VI-DOG/1475/03-1/2012/CA

AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI
MESSINA
(Rif. Prot. n. 3619/12 del 30.05.2012

E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE 
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

 

Oggetto: Ufficio NEP di Messina – Competenza dell’ufficiale giudiziario alla formazione delle copie degli atti da notificare in materia penale – Art. 111, ultimo comma, D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari”) – Risposta a quesito.

 

Il dirigente dell’Ufficio NEP presso la Corte di Appello di Messina ha chiesto di voler chiarire se sia vigente o meno l’art. 111 D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, nonché le attuali modalità di applicazione della norma, in considerazione della trasmissione degli atti penali senza le rispettive copie degli stessi da notificare, da parte della locale Procura della Repubblica.
In proposito, si osserva che mentre il citato art. 111, ultimo comma, D.P.R. n. 1229 del 1959 stabilisce che le copie degli atti penali da notificare sono formate dall’ufficiale giudiziario non appena l’Autorità giudiziaria richiedente “gli abbia consegnato gli atti per la notificazione insieme con gli stampati occorrenti”, “fatta eccezione per le ordinanze, per i decreti penali, per gli estratti di requisitorie e di sentenze e, nei casi previsti, per le sentenze di condanna”, l’art. 54 delle Disp. Att. c.p.p. dispone che l’ufficiale giudiziario al quale viene trasmesso l’atto da notificare deve provvedere a formare un numero di copie uguali a quello dei destinatari della notificazione.
Al fine di arginare i dubbi interpretativi emergenti dalla comparazione delle due norme, già in passato la Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni – Ufficio V, con nota prot. n. 5/1139/03-1/RG del 21 dicembre 2000, aveva chiarito che l’art. 54 del D.Lgs. n. 271 del 1989 (Disp. Att. c.p.p.) doveva essere letto alla luce dell’Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e che pertanto da una parte vi era un obbligo generale per l’ufficiale giudiziario di formare le copie da notificare e dall’altra si doveva tener conto dei limiti previsti dall’Ordinamento stesso in relazione alla tipologia degli atti da notificare per i quali era possibile procedere alla formazione delle copie.
Allo stato, le menzionate norme risultano superate dall’evoluzione tecnologica dei mezzi di riproduzione degli atti, in quanto gli stampati indicati dall’art. 111, ultimo comma, D.P.R. 1229/59 non sono più in uso da anni e, peraltro, la semplice stampa di un numero di copie uguale a quello dei destinatari della notificazione di cui all’art. 54 delle Disp. Att. c.p.p. costituisce un onere minimale per l’Ufficio richiedente.
Pertanto, nell’ottica di collaborazione tra gli Uffici interessati, la soluzione può consistere nella riproduzione computerizzata, da parte della Procura della Repubblica, di un adeguato numero di copie degli atti penali da notificare. Sarà poi cura dell’ufficiale giudiziario la formazione delle copie degli atti delle quali verificherà la congruenza agli originali e sulle stesse apporrà l’attestazione della conformità per procedere successivamente alla notificazione ai destinatari indicati nei relativi provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
Sulla base di tali indicazioni, si ritiene che sia possibile pervenire ad una interpretazione adeguatrice dell’originaria normativa di riferimento della materia alle attuali esigenze organizzative e funzionali dei due Uffici giudiziari (Ufficio NEP e Procura della Repubblica) partecipi dell’intero procedimento di notificazione degli atti in materia penale.

Roma, 3 agosto 2012

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli