UNEP - Risposta 10 aprile 2009 - Mercato San Severino - Sindacato dell’ufficiale giudiziario circa la regolarità della notifica a mezzo posta dell’atto di precetto, con specifico riferimento all’art. 7 della Legge 20 novembre 1982 n. 890 come modificato dalla Legge 28 febbraio 2008 n. 31, ai fini dell’avvio della procedura esecutiva sulla base del predetto atto


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - UNEP


Prot. n. 6/524/03-1/2008/CA

Al Presidente
della Corte di Appello di
SALERNO
Rif. Prot. n. 5528/5569.U del 4.6.2008)

E, p.c.  All’Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
ROMA
FAX 06/66598265


Oggetto
: Sindacato dell’ufficiale giudiziario circa la regolarità della notifica a mezzo posta dell’atto di precetto, con specifico riferimento all’art. 7 della Legge 20 novembre 1982 n. 890 come modificato dalla Legge 28 febbraio 2008 n. 31, ai fini dell’avvio della procedura esecutiva sulla base del predetto atto – Risposta a quesito.

Con riferimento al quesito in oggetto indicato, formulato da un ufficiale giudiziario in servizio presso l’Ufficio NEP della Sezione Distaccata di Mercato San Severino, si espone quanto segue.

Con il quesito viene chiesto se l’ufficiale giudiziario, al quale sia stato  chiesto di procedere ad un pignoramento, sia tenuto a verificare la regolarità delle notifiche a mezzo posta del titolo esecutivo e del precetto con riferimento all’invio della lettera raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.), nell’ipotesi prevista dall’art. 7 della Legge 20 novembre 1982 n. 890,  e nel caso di omesso invio del predetto CAN al destinatario dell’atto, rifiutare l’avvio della procedura esecutiva.

Dalla lettura del citato art. 7 L. 890/82, emerge che, nonostante il legislatore abbia imposto all’agente postale un onere di comunicazione  dell’avvenuta notificazione dell’atto al destinatario nel caso di mancato reperimento di quest’ultimo al momento dell’accesso,  il procedimento di notificazione si perfeziona all’atto della consegna del piego ad uno dei soggetti (diversi dal destinatario) abilitati a ricevere l’atto e la comunicazione di avvenuta notificazione (CAN) rappresenta un adempimento ulteriore e obbligatorio, ma estraneo al procedimento di notificazione medesimo.

In tale ipotesi, pertanto, la notificazione si intende perfezionata ed è valida all’atto della consegna del piego ad una delle persone (diverse dal destinatario) indicate nei commi secondo e terzo del citato art. 7, mentre l’omesso invio della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notificazione (CAN) non determina la nullità della stessa, bensì una mera irregolarità formale estrinseca alla notificazione in sé.

Questa irregolarità non può essere rilevata d’ufficio dall’ufficiale giudiziario richiesto di procedere in via esecutiva sulla base di atti o sentenze in tal modo notificate, ma può essere fatta valere soltanto dalla parte interessata nelle opportune sedi giudiziali (ad esempio, con l’opposizione a precetto, all’esecuzione o agli atti esecutivi).

Pertanto, si ritiene che l’ufficiale giudiziario richiesto di procedere esecutivamente sulla base di un atto notificato che presenti l’irregolarità dell’omesso invio della comunicazione di avvenuta notifica, non può rifiutare l’espletamento della relativa attività.

Si prega di portare a conoscenza dell’Ufficio NEP di Mercato San Severino il contenuto della presente nota, affinché ne tenga conto nella regolazione della materia in conformità alla normativa vigente.

Si porgono distinti saluti.

Roma, 10 aprile 2009

IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia