UNEP - Risposta 23 luglio 2012 - Messina - Interpretazione dell’art. 15, comma 1, legge 12 novembre 2011 n. 183 in materia di certificazioni e/o attestazioni prodotte dalle Cancellerie della Corte e dei Tribunali civili in relazione alla pendenza di procedimenti di opposizione all’esecuzione e/o al precetto ed opposizione agli atti esecutivi

 

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. VI-DOG/1435/03-1/2012/CA
Allegati: 1

AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI
MESSINA
(Rif. Prot. n. 3620/12 del 30.05.2012)

E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

Oggetto: Ufficio NEP di Messina – Interpretazione dell’art. 15, comma 1, legge 12 novembre 2011 n. 183 in materia di certificazioni e/o attestazioni prodotte dalle Cancellerie della Corte e dei Tribunali civili in relazione alla pendenza di procedimenti di opposizione all’esecuzione e/o al precetto ed opposizione agli atti esecutivi – Risposta a quesito.


Con il quesito, pervenuto con la nota richiamata in indirizzo, il dirigente dell’Ufficio NEP presso codesta Corte di Appello chiede se, ai sensi dell’art. 15, comma 1, legge 12 novembre 2011 n. 183 in materia di certificazioni e/o attestazioni, le Cancellerie siano tenute a rilasciare attestazioni di pendenza di procedure ai procuratori di parte creditrice, a loro volta richieste dagli Uffici NEP per la prosecuzione della fase esecutiva sulla base di un precetto che esplichi la sua efficacia nei termini previsti dall’art. 481 c.p.c. e nel caso di opposizione al precetto, tenendo conto che il termine di efficacia dello stesso rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell’art. 627 c.p.c. .
Sulla materia delle certificazioni e/o attestazioni di cui sopra, questa Direzione Generale è intervenuta con nota prot. VI-DOG/1170/03-1/2012/CA del 16 maggio 2012, consultabile nella sezione intranet del sito www.giustizia.it, evidenziando che la decertificazione “non si riferisce agli atti e ai documenti che devono essere presentati all’Autorità giudiziaria nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali ad essa devoluti, che soggiacciono alle regole probatorie stabilite da codici e leggi speciali.”
In merito alla questione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica con circolare n. 5/12 del 23 maggio 2012, diramata anche alle Cancellerie degli Uffici giudiziari (All. 1), in risposta a richieste di chiarimenti sull’applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 40, comma 02, D.P.R. n. 445 del 2000 ai certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie, ha precisato che “la novella introdotta dall’art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 – secondo cui le Amministrazioni sono tenute ad apporre sui certificati, a pena di nullità, la dicitura: <Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi> – si applica solo nei rapporti tra Pubbliche amministrazioni (…) tra le quali non sono certamente annoverabili gli Uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale.”
Pertanto, si ritiene che le Cancellerie degli Uffici giudiziari debbano continuare a rilasciare, su richiesta, certificazioni e/o attestazioni di pendenza di procedure a carico delle parti avverso le quali i procuratori di parte creditrice stanno promuovendo ulteriori azioni esecutive (ad esempio, pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi).
Si prega di portare a conoscenza del dirigente dell’Ufficio NEP in sede il contenuto della presente nota, evidenziandosi al contempo la necessità che le Cancellerie del distretto assicurino il rilascio dei certificati e/o attestazioni di cui trattasi.

Roma, 23 luglio 2012

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli

 

Allegato 1

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Circolare N. 5/12
Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0020581 P_
del 23/05/2012

A tutte le Pubbliche amministrazioni
Al Segretariato della Giustizia Amministrativa
Alle Cancellerie degli Uffici giudiziari

 

Oggetto: Ambito di applicazione dell’art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000.

Al fine di dare concreta attuazione al processo di desertificazione l’art. 15, l. 12 novembre 2011, n. 183 ha novellato il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, introducendo il comma 02 all’art. 40. Tale norma, per evitare che le Pubbliche amministrazioni continuino a chiedere al privato il deposito di certificati rilasciati da altre Pubbliche amministrazioni e per garantire il ricorso, a pieno regime, allo strumento delle autocertificazioni o dell’acquisizione d’ufficio dei certificati, ha previsto che sul certificato stesso sia apposta, a pena di nullità, la dicitura: <Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi>.
Tale essendo la ratio sottesa alla riforma del 2011 è evidente che Pubbliche amministrazioni non possono mai rifiutarsi di rilasciare un certificato, dovendo apporre sullo stesso la dicitura prevista dal comma 02 dell’art. 40, d.P.R. n. 445 del 2000.
In ordine alla corretta applicazione della novella introdotta dall’art. 15, l. n. 183 del 2011 sono pervenute numerose richieste di chiarimenti.

  1. Certificati rilasciati per l’estero.
    Dubbi sono sorti innanzitutto sull’obbligo di apporre la dicitura prevista dal comma 02 dell’art. 40, d.P.R. n. 445 del 2000 ai certificati rilasciati per l’estero.
    In considerazione della ratio sottesa alla riforma del 2011 e non essendo il d.P.R. n. 445 del 2000 applicabile alle Pubbliche amministrazioni diverse da quelle italiane, la regola del divieto di depositare ad un’Amministrazione un certificato rilasciato da altra Pubblica amministrazione si applica solo tra Amministrazioni dello Stato italiano.
    Segue da ciò che ove il privato chieda il rilascio di un certificato da consegnare ad altro privato residente all’estero o ad un’Amministrazione di un Paese diverso dall’Italia la dicitura prevista dall’art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 non deve essere apposta.
    In suo luogo, per evitare che tale certificato venga poi di fatto prodotto ad una Pubblica amministrazione italiana – e sia quindi nullo – deve essere apposta la dicitura <Ai sensi dell’art. 40, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l’estero>.
  2. Certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie.
    Richieste di chiarimenti sono pervenute anche in ordine all’applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 ai certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie. E’ stato rappresentato che alcune Amministrazioni si rifiuterebbero di rilasciare al privato i certificati sull’assunto che anche gli uffici giudiziari sono da annoverare tra le Pubbliche amministrazioni alle quali la parte deposita un’autocertificazione.
    Al riguardo si precisa che la novella introdotta dall’art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 – secondo cui le Amministrazioni sono tenute ad apporre sui certificati, a pena di nullità, la dicitura: <Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi> si applica solo nei rapporti tra Pubbliche amministrazioni (e, nei limiti di cui all’art. 40, d.P.R. n. 445 del 2000, ai gestori di pubblici servizi) tra le quali non sono certamente annoverabili gli Uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale. Costituisce, infatti, principio affermato dalla Corte di cassazione che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, così come l’autocertificazione in genere, ha attitudine certificativi e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo, viceversa, priva di qualsiasi efficacia in sede giurisdizionale (Cass. Civ., sez. lav., 20 dicembre 2010, n. 25800; id. 23 luglio 2010, n. 17358, secondo cui l’autocertificazione costituisce uno strumento previsto dal diritto amministrativo, utilizzabile in via amministrativa e non giudiziaria. Infatti il soggetto, nel corso di una pratica amministrativa, può sotto la propria responsabilità attestare la verità di fatti a sé favorevoli, ma tale regola non può essere estesa al diritto processuale civile, in cui rimane ferma la regola dell’onere della prova; id., sez. V, 15 gennaio 2007, n. 703).

 

IL MINISTRO
per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Filippo Patroni Griffi