UNEP - Risposta 18 luglio 2012 - Messina - Regime retributivo applicabile agli atti di offerta per intimazione previsti dagli artt. 1209, secondo comma, e 1216, primo comma, del codice civile
Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Prot. VI-DOG/1418/03-1/2012/CA;
Al Presidente
della Corte di Appello di
MESSINA
(Rif. prot. n. 3326/12 dell’08.06.2012)
E, p.c. All’Ispettorato Generale
del Ministero;della Giustizia
ROMA
Oggetto : Ufficio NEP di Messina – Regime retributivo applicabile agli atti di offerta per intimazione previsti dagli artt. 1209, secondo comma, e 1216, primo comma, del codice civile – Risposta a quesito.
Con il quesito sulla materia in oggetto proposto da un funzionario in servizio nell’Ufficio NEP di Messina, e pervenuto da codesta Presidenza con la nota richiamata in indirizzo, viene chiesto di voler “indicare se l’offerta reale per intimazione è assoggettata alla disciplina del DM 27-11-2001 (tariffa notarile) così come l’offerta reale ex art. 1209 1° comma c.c.”.
Al riguardo, si fa presente che con la circolare prot. n. 6/877/035/CA del 6 giugno 2006, emanata da questa Direzione Generale e consultabile nella sezione intranet del sito www.giustizia.it, è stato chiarito che “l’ufficiale giudiziario è un pubblico ufficiale che svolge funzioni ausiliarie del giudice ove connesse all’esercizio della giurisdizione, ma anche proprie autonome attribuzioni, fra le quali le offerte reali e per intimazione (artt. 1209, 1212, 1216 cod. civ.)”. Con tale specificazione, si è inteso ricomprendere tutte le tipologie di atti di offerta reale, inclusi quelli previsti dagli artt. 1209, secondo comma, e 1216, primo comma, del codice civile.
Al contempo, la ratio del ricorso all’applicazione dei compensi di cui al D.M. 27 novembre 2001 per le attività in questione, eseguibili soltanto dall’ufficiale giudiziario, è comune a quelle attività espletate indifferentemente da un notaio o da un ufficiale giudiziario, in quanto le stesse “esulando dal procedimento giurisdizionale, non sono, infatti, ricomprese nelle liquidazioni delle spettanze dovute agli ufficiali giudiziari, previste dal …DPR 1229/59 ed in seguito riportate dal Testo Unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n° 115).” (1).
E’ consequenziale, pertanto, l’assoggettamento degli atti previsti dagli artt. 1209, secondo comma, e 1216, primo comma, del codice civile al regime dei compensi (tariffe professionali) ricavabili dal menzionato D.M. 27 novembre 2001.
In proposito, è il caso di evidenziare che sono fatti salvi, per un principio di certezza e di definitività delle situazioni giuridiche pregresse, gli effetti prodotti allo stato con l’applicazione del regime retributivo desunto originariamente dal D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari”) ed in seguito dal Testo Unico sulle spese di giustizia, e ciò per analogia al trattamento economico riservato alla generalità degli atti di istituto tipici (notifiche ed esecuzioni) a ministero dell’ufficiale giudiziario.
Si prega di portare a conoscenza del contenuto della presente nota il dirigente dell’Ufficio NEP in sede, affinché in futuro tenga conto dell’orientamento ministeriale espresso in materia.
Roma, 18 luglio 2012
IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli
(1) cfr. cit. circolare prot. n. 6/877/035/CA del 6 giugno 2006, p.2.