UNEP - Risposta 27 giugno 2012 - Palmi - Nota Ufficio VI Direzione Generale del Personale e della Formazione prot. n. 6/675/03-1/2007/CA del 2 maggio 2007 - Modalità di ripartizione dei proventi derivanti dall’esecuzione degli atti di offerta reale
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Prot. VI-DOG/1346/03-1/2012/CA
ALLA PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PALMI
(Rif. Prot. n. 595/12 del 14.05.2012)
E, p.c.
AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
OGGETTO: Ufficio NEP di Palmi – Nota Ufficio VI Direzione Generale del Personale e della Formazione prot. n. 6/675/03-1/2007/CA del 2 maggio 2007 – Modalità di ripartizione dei proventi derivanti dall’esecuzione degli atti di offerta reale – Risposta a quesito.
Con il quesito sulla materia in oggetto, pervenuto da codesta Presidenza con la nota richiamata in indirizzo, viene chiesto se il dirigente dell’Ufficio NEP, in relazione agli emolumenti derivanti dalle offerte reali (ai quali si applica, per analogia e in mancanza di previsione normativa, la tariffa notarile prevista nel D.M. 27 novembre 2001) e nella considerazione che gli stessi siano reddito prodotto dall’Ufficio NEP nel suo complesso e non dagli esecutori materiali dei relativi atti, possa procedere direttamente al loro riparto tra tutto il personale avente diritto.
Al riguardo, l’assoggettamento di tali emolumenti alla normativa fiscale e previdenziale (cfr. nota Ufficio VI prot n. 6/675/03-1/2007/CA del 2 maggio 2007: “le somme erogate agli ufficiali giudiziari per le attività in questione vanno assoggettate a tassazione secondo la normativa prevista per i redditi di lavoro dipendente <art. 49 e segg. T.U.I.R. e art. 23 D.P.R. n. 600/1973>, nonché per quanto concerne gli oneri sociali a contribuzione CPUG e Fondo di credito, con esclusione della ritenuta per Opera di previdenza”) induce a riconsiderare tali emolumenti alla stregua del 50% delle indennità di trasferta costituente reddito dell’Ufficio NEP, con la sola variante che nel caso di specie la sottoposizione agli obblighi fiscali e contributivi è totale.
Ne consegue, pertanto, che al pari delle indennità di trasferta costituente reddito, tali somme vanno considerate ugualmente reddito prodotto dall’Ufficio NEP nel suo complesso e come tale distribuito tra tutto il personale avente diritto.
Detto ciò, si evidenzia altresì il superamento dell’indicazione contenuta nella circolare prot. n. 6/877/035/CA del 6 giugno 2006, nella parte in cui si sostiene che gli emolumenti prodotti dall’espletamento degli atti di offerta reale “sono rimessi alla piena ed autonoma disponibilità del soggetto che ne ha materialmente espletato l’attività e, pertanto, sono compatibili sia con l’assegnazione <ad personam> che con la convenzionale ripartizione di essi fra tutti, o parte, dei componenti dell’Ufficio NEP.” In proposito, sono fatti salvi gli effetti prodotti allo stato con la predetta assegnazione “ad personam” dei compensi in questione.
Si prega di portare a conoscenza del contenuto della presente nota il dirigente dell’Ufficio NEP in sede.
IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli