UNEP - Risposta 27 giugno 2012 - Palmi - Possibilità di effettuare esecuzioni mobiliari con l’intervento di un rappresentante dell’Istituto Vendite Giudiziarie locale
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Prot. VI-DOG/1345/03-1/2012/CA
ALLA PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PALMI
(Rif. Prot. n. 580/12 dell’08.05.2012)
E, p.c.
AL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
ALL’ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
ALL’UFFICIO II - REPARTO ISTITUTI VENDITE GIUDIZIARIE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
DIPARTIMENTO AFFARI DI GIUSTIZIA
SEDE
OGGETTO: Ufficio NEP di Palmi – Possibilità di effettuare esecuzioni mobiliari con l’intervento di un rappresentante dell’Istituto Vendite Giudiziarie (I.V.G.) locale – Risposta a quesito.
Con il quesito sulla materia in oggetto, pervenuto da codesta Presidenza con la nota richiamata in indirizzo, viene chiesto di sapere se il dirigente dell’Ufficio NEP di concerto con il Capo dell’Ufficio può stabilire che l’ufficiale giudiziario procedente si avvalga in fase di esecuzione mobiliare, ai fini dell’individuazione dei beni da sottoporre ad espropriazione, “di un rappresentante dell’I.V.G. locale, il quale avendo il termometro della commerciabilità o meno dei beni da sottoporre a pignoramento, potrebbe indicare in una determinata zona i beni da pignorare al fine di ottenere un soddisfacente introito economico in fase di vendita idonea a soddisfare gli interessi dei creditori procedenti, senza intaccare l’autonomia del personale procedente”.
Stando alla normativa attualmente in vigore in materia, si fa presente che ai sensi dell’art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le modalità di intervento degli Istituti di vendite giudiziarie nella procedura esecutiva e la remunerazione ad essi spettante.
Al riguardo, in base alle disposizioni del codice di procedura civile e al decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 109 dell’11 febbraio 1997 (“Regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960, e successive modifiche, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie”), l’unica possibilità di intervento dell’Istituto vendite giudiziarie alla fase del pignoramento è prevista dall’art. 19 del precitato decreto, che prevede la possibilità per l’I.V.G. di essere nominato all’atto del pignoramento custode dei beni pignorati. In tal caso, il predetto I.V.G. deve essere presente al conferimento dell’incarico con un suo dipendente munito della tessera di riconoscimento così come indicata nell’art. 5 cit. D.M., che può farsi autorizzare al trasporto delle cose per conservarle nella sede o nei depositi dell’Istituto.
Al di fuori della predetta ipotesi, un intervento dell’I.V.G. all’esecuzione del pignoramento mobiliare con funzione di supporto alle operazioni di stima o di valutazione commerciale dei beni staggiti, allo stato, non si giustifica, considerando altresì le modifiche introdotte dalla legge 24 febbraio 2006 n. 52 (“Riforma delle esecuzioni mobiliari”) come ad esempio la dichiarazione del debitore ex art. 492 c.p.c. circa l’eventuale titolarità di altri beni mobili ed immobili e di crediti presso terzi, nel caso in cui il pignoramento mobiliare eseguito presso il domicilio del debitore risulti insufficiente a garantire il credito vantato dalla parte procedente, nonchè la scelta delle cose da pignorare ex art. 517 c.p.c., rimessa all’ufficiale giudiziario, tra quelle che “ritiene di più facile e pronta liquidazione” e non più “preferibilmente sulle cose indicate dal debitore”, in base al testo precedentemente in vigore alla cit. L. 52/2006, e la possibilità di pignorare il denaro contante, gli oggetti preziosi, i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione (art. 517, comma 2, c.p.c.).
Infine, tra le altre misure che possono essere adottate per rendere efficace l’esecuzione mobiliare a tutela del credito vantato dalla parte procedente, fondamentale è il ricorso, da parte dell’ufficiale giudiziario, all’accesso all’anagrafe tributaria (per interpello diretto o tramite la procedura SIATEL) e alle altre banche dati pubbliche per la ricerca di altri beni e diritti aggredibili di proprietà del debitore, prevista dal comma 7 dell’art. 492 c.p.c., che consente al creditore di azionare un’ulteriore leva di recupero coattivo del credito (cfr. circolare prot. n. 6/381/035/CA del 14 marzo 2007, consultabile nella sezione intranet del sito www.giustizia.it).
Si prega di portare a conoscenza del contenuto della presente nota il dirigente dell’Ufficio NEP in sede.
IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli