UNEP - Risposta 13 giugno 2012 - Rimini - Legittimità del rifiuto del personale UNEP di porre in esecuzione provvedimenti cautelari (art. 675 c.p.c.) fondati su titoli per i quali è decorso il termine di efficacia



Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. VI-DOG/1299/03-1/2012/CA

AL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
(Rif. Prot. 225/2012-5307 del 7.06.2012)
E, p.c.

ALL’ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ROMA
Rif. Prot. m_dg.IGE.27/03/2012.0004089.U)

OGGETTO: Ufficio NEP di Rimini - Legittimità del rifiuto del personale UNEP di porre in esecuzione provvedimenti cautelari (art. 675 c.p.c.) fondati su titoli per i quali è decorso il termine di efficacia - Risposta a quesito.
        
Con il quesito formulato dall’Ufficio NEP di Rimini, pervenuto con la nota richiamata in indirizzo, viene chiesta “una indicazione normativa e/o eventuali novità giurisprudenziali, circa l’uniforme ed estensiva applicabilità dell’art. 675 c.p.c.”, nonché chiarimenti riguardo la legittimità del diniego da parte dell’ufficiale giudiziario di fronte a richieste di provvedimenti cautelari fondati su titoli privi di efficacia a seguito di scadenza dei termini.
In merito, si fa presente che, dalla lettura della norma contenuta nell’art. 675 c.p.c., emerge che il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia giurisdizionale.
Al riguardo, si osserva che il termine di trenta giorni per l’esecuzione del sequestro decorre dalla emissione del provvedimento con il quale il sequestro medesimo è stato autorizzato e non già dalla sua comunicazione alla parte interessata.

Sulla legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della decorrenza di questo termine dalla pronuncia, anziché dalla comunicazione, la Corte costituzionale con sentenza n. 237 del 13 giugno 1995 ha ritenuto infondata la questione e confermata la legittimità della decorrenza dalla data del provvedimento.

Per quanto concerne, invece, l’inefficacia del provvedimento in merito alla sua esecuzione, la Corte di cassazione ha in alcune occasioni chiarito che l’esecuzione del sequestro, già iniziata entro il termine previsto dall’art. 675 c.p.c., può essere continuata anche dopo la scadenza di detto termine (cfr. Cass. Civ., sezione I, sent. 19 aprile 1983 n. 2672, confermata anche in II sezione con sent. 14 aprile 1999 n. 3679).

Pertanto, in caso di avvenuto decorso dei trenta giorni dall’emanazione del provvedimento cautelare, valevole anche per l’ipotesi di sequestro conservativo di cui all’art. 22 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, non è possibile procedere all’esecuzione del provvedimento a causa della perdita di efficacia del titolo esecutivo.

Si prega di comunicare l’orientamento espresso in materia all’Ufficio NEP di Rimini.

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli