UNEP - Risposta 5 giugno 2012 - Trento - Modalità procedurali dell’esecuzione forzata ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639



Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. VI-DOG/1269/03-1/2012/CA

AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI TRENTO
(Rif. Prot. 1828/2012-1.6-FA/DP/lp del 19.03.2012)

E, p.c.  ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

OGGETTO: Ufficio NEP di Trento – Modalità procedurali dell’esecuzione forzata ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 (Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) – Risposta a quesito.

Con riferimento alla materia in oggetto, sono pervenuti, con la nota richiamata in indirizzo, una serie di quesiti posti dal dirigente dell’Ufficio NEP in sede, con i quali, in primo luogo, si chiede se il personale UNEP sia tenuto a procedere all’esecuzione forzata, in ambito di riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali, con esclusivo riferimento alla normativa contemplata nel R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e, pertanto, entro 90 giorni dalla notifica dell’ingiunzione di pagamento o possa, invece, evadere le richieste di pignoramento decorso il predetto termine e procedere ad espropriazione forzata entro un anno dalla predetta notifica, ai sensi dell’art. 50 commi 1 e 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

In merito, si ritengono applicabili, ai casi di richiesta di esecuzione forzata, da parte di soggetti privati abilitati (secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 446/1997 di cui agli artt. 52 e 53) all’attività di riscossione delle entrate comunali, unicamente le disposizioni in vigore del precitato R.D. n. 639 del 1910 di cui agli artt. 2 e 5. Tuttavia, la disciplina speciale prevista da tale normativa deve essere integrata da quella generale, per cui l’efficacia dell’ingiunzione in termini temporali, in assenza di precisa disposizione nel R.D., va quantificata con quanto prevede l’art. 481 cod. proc. civ., nel senso che l’espropriazione forzata va in ogni caso iniziata quando è trascorso il termine di 30 gg., ex art. 5 R.D., dalla notificazione dell’ingiunzione e non oltre 90 gg. dalla stessa.

Ne consegue che non è possibile procedere ad esecuzione entro un anno dalla notifica dell’ingiunzione, in quanto non possono essere considerate “compatibili” le norme contenute nell’art. 50, commi 1 e 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”), alla cui osservanza sono tenuti gli agenti della riscossione, che per l’espropriazione forzata possono utilizzare anche gli ufficiali della riscossione (cfr. art. 49, comma 3).

Inoltre, per quanto concerne il quesito riguardante le ipotesi di pignoramento di denaro (cfr. art. 517, comma 2, c.p.c.) e di pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario, non previste dal cit. R.D. n. 639 del 1910, si fa presente che al verificarsi delle stesse bisognerà ricorrere all’applicazione delle norme stabilite dal codice di procedura civile, e, segnatamente, all’iter previsto dall’art. 520 per la prima ipotesi, e dall’art. 494 per la seconda.

Relativamente al pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario (art. 494 c.p.c.),  si osserva che l’incombenza della registrazione del verbale di pagamento, nell’importo previsto dalla vigente tariffa, spetta al cancelliere ai sensi dell’art. 157, comma 3, Disp. Att. cod. proc. civ., previa osservanza da parte del personale UNEP della disposizione contenuta nel citato art. 494 c.p.c., che al comma 1, per l’estinzione  dell’obbligazione  pecuniaria  a  favore  del  creditore, prevede che la somma complessiva pagata dal debitore includa le spese di registrazione del verbale di pagamento, come già esplicitato in nota di risposta a quesito prot. n. 6/1326/03-1/2010/CA del 24 settembre 2010, consultabile nella sezione intranet del sito www.giustizia.it.

Infine, l’osservanza delle norme del codice di rito, nell’ambito della procedura esecutiva di cui al citato R.D. n. 639 del 1910, si estende alle modifiche introdotte dalla legge 24 febbraio 2006 n. 52 (“Riforma delle esecuzioni mobiliari”), come ad esempio la dichiarazione del debitore ex art. 492 c.p.c. e la scelta delle cose da pignorare ex art. 517 c.p.c., rimessa all’ufficiale giudiziario, tra quelle che “ritiene di più facile e pronta liquidazione” e non più “preferibilmente sulle cose indicate dal debitore”.

Si prega di portare a conoscenza il contenuto della presente nota al funzionario UNEP dirigente dell’Ufficio NEP in sede, affinché ne tenga conto nell’espletamento dei servizi di istituto sopra menzionati.

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli