UNEP - Risposta 12 febbraio 2009 - Lanusei - Attribuzione al Dirigente UNEP della quota reddituale delle indennità di trasferta derivanti dall’attività di esecuzione


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI

 

Prot. n. 6/218/03-1/2008/CA

ALLA PRESIDENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
FAX O782/42417
(Prot.Inf.815/08 del 18.11.2008)
(Prot.Inf.851/08 del 26.11.2008)

e, p.c.  ALL’ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ROMA
FAX 06/66598265

Oggetto: Ufficio NEP di Lanusei – Attribuzione al Dirigente UNEP della quota reddituale delle indennità di trasferta derivanti dall’attività di esecuzione - Risposta a quesito.

 

Con riferimento al quesito sulla materia in oggetto, formulato dall’ufficiale giudiziario, *****************, in servizio nell’Ufficio NEP di Lanusei e pervenuto con la nota di codesta Presidenza richiamata in indirizzo, si espone quanto segue.

Dalla lettura del quesito, emerge che la Dirigente UNEP non svolge attività di esecuzione, per cui è stato chiesto se alla stessa competa la quota reddito delle indennità di trasferta derivante dalla predetta attività.

Al riguardo, si fa presente che la Circolare n. 2/99 del 19 aprile 1999, emessa ad interpretazione dell’art. 7 della Legge 12 febbraio 1999 n. 28, ha sottolineato la peculiare natura dell’indennità di trasferta-quota imponibile prevedendo che la stessa si configuri come reddito aggiuntivo di natura incentivante e vada ripartito tra tutti gli ufficiali giudiziari addetti all’Ufficio NEP, tenendo conto della effettiva presenza in servizio degli stessi.
Con la citata Circolare, viene evidenziata, inoltre, la portata innovativa della norma consistente nell’attribuire le somme introitate a titolo di indennità di trasferta, in misura del 50%, all’Ufficio NEP, inteso come struttura operativa nel suo complesso e non ai singoli ufficiali giudiziari facenti parte del predetto Ufficio NEP che hanno materialmente eseguito gli atti di notifica ed esecuzione.

Da ciò ne consegue che la quota reddito delle indennità di trasferta prodotte dall’Ufficio NEP, va corrisposta in ragione dell’effettiva presenza in servizio e della compartecipazione degli ufficiali giudiziari alle attività d’istituto (di notifica ed esecuzione), che si esplicano in servizi esterni ed interni all’Ufficio NEP.

Nel caso del Dirigente UNEP, le attività d’istituto comprendono oltre a quelle innanzi menzionate anche quelle amministrative, contabili e di direzione organica dell’Ufficio NEP (cfr. art. 48 D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 - Ordinamento degli ufficiali giudiziari - per il quale “non è esentato, di regola, dalle normali attribuzioni”) o possono riguardare, per motivi organizzativi dell’Ufficio NEP, esclusivamente queste ultime. Anche in quest’ultimo caso, spetta al Dirigente UNEP la quota reddito delle indennità di trasferta, in virtù della sua compartecipazione al funzionamento dell’Ufficio NEP di cui è formalmente il responsabile ed in quanto tale è tenuto altresì ad assicurarne il buon andamento.

Si prega codesta Presidenza di voler disporre che la presente nota sia portata a conoscenza del Dirigente del locale Ufficio NEP, affinché ne tenga conto ai fini della regolazione contabile dell’emolumento in questione.
Si ringrazia e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE REGGENTE
Antonio Paoluzzi