UNEP - Risposta 25 luglio 2006 - Grosseto - Criterio di ripartizione del 50% dell’indennità di trasferta per le notificazioni degli atti, costituente reddito, tra ufficiali giudiziari C1 e B3
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI
Prot. n. 6/1160/03-1/CA
ALLA PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Oggetto: Ufficio NEP di Grosseto - Criterio di ripartizione del 50% dell’indennità di trasferta per le notificazioni degli atti, costituente reddito, tra ufficiali giudiziari C1 e B3. Risposta a quesito.
Con riferimento a quanto in oggetto e in riscontro al quesito formulato dal Dirigente dell’Ufficio NEP presso il Tribunale di Grosseto, di cui si acclude copia, si espone quanto segue.
In materia di ripartizione delle indennità di trasferta costituente reddito dell’Ufficio NEP, disciplinata dall’art. 7 della Legge 18 febbraio 1999 n° 28 e successivamente regolamentata dalla Circolare n° 2 del 19 aprile 1999 della Direzione Generale degli Affari Civili, soccorre altresì la Circolare prot. 6/698/035 del 6 maggio 2002, emessa da questo Ufficio e diretta ai Presidenti delle Corti di Appello, che ad ogni buon conto si allega in copia, in virtù della quale “Si ritiene … che agli ufficiali giudiziari dell’area C1 che espletino attività di notificazione degli atti sia dovuta con le stesse modalità e nella misura equivalente alla attività prestata, la relativa quota di indennità di trasferta costituente reddito.”
Nella fattispecie prospettata, si assume che sei ufficiali giudiziari C1 concorrano all’espletamento dell’attività di notifica nella misura derivante dal regolamento di servizio assunto dal Dirigente dell’Ufficio NEP di Grosseto, corrispondente nel servizio notificazione degli atti a mezzo del servizio postale, relativamente agli atti civili e parte dei biglietti di cancelleria, equivalente al 50% circa di tutti gli atti da notificarsi per posta, oltre ad attività collaterali da svolgersi all’interno dell’Ufficio. Nel caso di specie che vede coinvolti gli ufficiali giudiziari C1 nell’attività di notifica, seppur come sopra specificato in misura ridotta rispetto ai colleghi B3, questo Ufficio ritiene che preliminarmente vada calcolato in percentuale l’impegno di entrambe le categorie nella funzione di cui trattasi e che la suddetta percentuale non possa che essere ricavata assumendo come base di calcolo il numero complessivo degli atti notificati dall’Ufficio NEP in questione.
Fatta questa operazione preliminare e ricavate in questo modo le percentuali di impegno, la determinazione del reddito da attribuire andrebbe fatta applicando le percentuali così ottenute all’importo totale del 50% delle indennità di trasferta per notifiche costituente reddito. Da ciò ne consegne la determinazione della quota spettante agli ufficiali giudiziari B3 e di quella attribuibile ai colleghi C1, per cui le quote così ottenute andrebbero, pertanto, distribuite rispettivamente all’interno di ciascuna categoria di personale in servizio.
Si osserva che il criterio di ripartizione del 50% delle indennità di trasferta per le notifiche, sopra enunciato, tra gli ufficiali giudiziari delle due aree, si appalesa, allo stato, il più conforme tanto allo spirito dell’art. 133, ultimo comma, del citato D.P.R. 1229/59, quanto al principio di equità e di semplificazione contabile, quali linee-guida necessarie nella gestione di un Ufficio NEP, fermo restando che non subentrino accordi convenzionali tra le parti previsti dall’art. 7 L. 28/99.
Stante quanto sopra esposto, voglia codesta Presidenza comunicare la presente nota al Presidente del Tribunale di Grosseto, affinché la porti a conoscenza del Dirigente dell’Ufficio NEP in sede.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO f.f.
Giovanna Arcieri