UNEP - Risposta 16 maggio 2012 - Torino - Modifiche in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive introdotte dall’art. 15, comma 1°, legge 12 novembre 2011, n. 183
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Prot. VI-DOG/1170/03-1/2012/CA
Al Presidente della Corte di Appello di
TORINO
(Rif. Prot. n. 1335/U del 9.03.2012)
E, p.c. All’Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
ROMA
Oggetto: Ufficio NEP di Torino – Modifiche in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive introdotte dall’art. 15, comma 1°, legge 12 novembre 2011, n. 183 – Risposta a quesito.
Con il quesito, pervenuto con la nota richiamata in indirizzo, il funzionario UNEP dirigente dell’Ufficio NEP in sede chiede se, alla luce dell’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (recante modifiche in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive), sia possibile continuare a chiedere all’utenza le certificazioni di residenza relative ai destinatari degli atti di notifica o di esecuzione, ai fini della notifica ex art. 143 c.p.c., o quelle di cancellazione o di irreperibilità.
Si osserva, in proposito, che gli ufficiali giudiziari ed i funzionari UNEP svolgono attività propedeutica a quella giudiziaria nonchè di esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, attività entrambe regolate dalle norme dei codici di procedura civile e penale.
Tale considerazione non consente di ritenere applicabile, sic et simpliciter, all’attività dell’ufficiale giudiziario, la normativa di cui al citato art. 15 della Legge n. 183/2011.
La decertificazione, infatti, non si riferisce agli atti e ai documenti che devono essere presentati all’Autorità giudiziaria nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali ad essa devoluti, che soggiacciono alle regole probatorie stabilite da codici e leggi speciali. A supporto di ciò, va rilevato che solo in un caso il codice di procedura civile contiene una norma che regola in maniera compiuta e specifica le modalità di accesso dell’ufficiale giudiziario alle banche dati della Pubblica Amministrazione. Si tratta dell’art. 492 c.p.c. novellato dalla legge 24 febbraio 2006 n. 52, che consente all’ufficiale giudiziario, con riguardo alla procedura esecutiva nei confronti del debitore, di richiedere l’accesso alle informazioni presso i gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche.
Inoltre, va osservato che nei codici di rito non si rinvengono norme che consentano al giudice o ai suoi ausiliari di utilizzare autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive. La dichiarazione sostituiva di certificazione, infatti, se è idonea a comprovare, fino a contraria risultanza, la situazione rappresentata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e nei procedimenti con la stessa instaurati, non ha valore probatorio nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell’onere della prova, considerato che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell’onere di cui all’art. 2697 cod.civ., da proprie dichiarazioni.
Ne consegue che il personale dell’Ufficio NEP, nell’espletamento dell’attività di notificazione e di esecuzione, ricorrendone i presupposti di necessità, dovrà continuare, come in passato, a richiedere all’utenza la certificazione anagrafica, rilasciata dal Comune di residenza dei destinatari degli atti.
IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli