UNEP - Risposta 4 maggio 2012 - Teramo - Contenuti del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Ministero della Giustizia sottoscritto in data 29 luglio 2010, relativi alle funzioni della figura professionale dell’Ufficiale giudiziario (Area II)

 

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

 

Prot. VI-DOG/1113/03-1/2012/CA

Alla Presidenza
  della Corte di Appello di
L’Aquila
Rif. Prot. n. 15.1 del 26.04.2012)

E, p.c.   All’Ufficio I – Affari Generali
Reparto Quesiti
Sede

All' Ispettorato Generale
  del Ministero della Giustizia
Roma

 

Oggetto: Contenuti del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Ministero della Giustizia sottoscritto in data 29 luglio 2010, relativi alle funzioni della figura professionale dell’Ufficiale giudiziario (Area II) – Risposta a quesito.

Con riferimento al quesito posto dagli ufficiali giudiziari in servizio nell’Ufficio NEP di Teramo, si concorda con i chiarimenti forniti da codesta Presidenza con la nota richiamata in indirizzo, evidenziando che, alla luce della declaratoria contrattuale dell’ufficiale giudiziario (area II) di cui al C.C.N.L. Integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto in data 29 luglio 2010 – “Lavoratori che, secondo le direttive ricevute esplicano compiti di collaborazione qualificata nell’ambito dell’attività degli Uffici unici notificazione, esecuzioni e protesti, curando, in particolare, l’attività di notificazione e, qualora, a giudizio del Capo dell’ufficio, lo richiedano le esigenze del servizio, l’attività di esecuzione” – l’impiego dell’ufficiale giudiziario nell’attività di esecuzione è richiesto dalle esigenze del servizio secondo il giudizio del Capo dell’Ufficio, cui spetta individuare i limiti entro i quali sia consentita tale utilizzazione nel rispetto del dettato contrattuale che vede, comunque, l’ufficiale giudiziario addetto, in particolare, all’attività di notificazione e, quindi, in via limitata, a quella di esecuzione.

Peraltro, si osserva che l’ARAN con nota prot. n. 2007/10 del 15 marzo 2010, in applicazione dell’art. 7, comma 3, del CCNL – Comparto Ministeri – 14 settembre 2007, ha definitivamente approvato i nuovi profili professionali rilevando che “nella redazione del nuovo ordinamento professionale sono stati complessivamente osservati i criteri stabiliti dal CCNL del 14 settembre 2007”, nonché segnalando “la correttezza delle indicazioni relative alla confluenza dei profili attualmente presenti in quelli previsti dal nuovo ordinamento”. 
 

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli