UNEP - Risposta 8 settembre 2004 - Procedura per lo svincolo della cauzione prestata da parte dell’ufficiale giudiziario cessato dal servizio
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI
Prot. n. 6/1469/03-1/CA
ALLA PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
FAX N. 0131/284230
(Rif.Prot.n.984 del 19.8.2004)
E, p.c. ALLA PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO
FAX N. 011/4329365
OGGETTO: (omissis) Procedura per lo svincolo della cauzione prestata da parte dell’ufficiale giudiziario cessato dal servizio (artt. 22 e 23 D.P.R. 15.12.1959 n° 1229).
Con riferimento al dipendente indicato in oggetto e in riscontro alla nota di codesta Presidenza sopra evidenziata, si espone quanto segue.La cauzione di cui agli artt. 22 e 23 D.P.R. 1229/59, versata contestualmente alla domanda di costituzione del relativo deposito, all’atto dell’entrata in servizio da parte di un ufficiale giudiziario, è da inquadrare nella generale tipologia dei depositi definitivi costituiti presso la soppressa Cassa Depositi e Prestiti facente capo al Dipartimento Provinciale del Tesoro – Direzione Provinciale dei Servizi Vari. Nell’ambito della predetta generale tipologia di depositi, la cauzione di cui trattasi costituisce allo stato un deposito cauzionale infruttifero formalizzato con regolare iscrizione del medesimo e un numero di posizione.Per quanto concerne la procedura per la restituzione del deposito cauzionale in parola, occorre la seguente documentazione:
- Istanza di restituzione, in bollo pari al valore di € 11,00 in marche amministrative, diretta al Dipartimento Provinciale del Tesoro – Direzione Provinciale dei Servizi Vari – Servizio Cassa Depositi e Prestiti, di stanza nel luogo ove è stata versata a suo tempo la cauzione, completa di data, indirizzo, codice fiscale e firma dell’avente diritto, con indicazione della modalità di pagamento prescelta per la restituzione della somma dovuta;
- Decreto di svincolo, in bollo di pari valore dell’istanza di cui al punto 1), rilasciato dall’Amministrazione cauzionata, che nel caso dell’ufficiale giudiziario (omissis) coincide con il Tribunale di Alessandria, ultima sede di servizio del suddetto dipendente.
Va precisato, inoltre, che le modalità di pagamento cennate al punto 1) per la restituzione del deposito cauzionale in questione sono le seguenti:
- pagamento diretto sulla Sezione di Tesoreria della Banca d’Italia con quietanza del titolare;
- vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia;
- accreditamento in c/c bancario (specificare le coordinate bancarie e il numero di conto);
- accreditamento in c/c postale (specificare dati conto).
Relativamente alla pubblicazione dell’istanza di svincolo nel F.A.L. della provincia ove l’ufficiale giudiziario ha prestato servizio negli ultimi dieci anni venuta meno con la soppressione del medesimo, la formalità residua dell’affissione della predetta istanza nell’albo dell’Ufficio Giudiziario ove si è verificata la cessazione del servizio, comporta l’onere economico a carico della parte istante, consistente nel pagamento dei diritti di notifica ed eventuale indennità di trasferta, se dovuta.
Roma, 8 settembre 2004
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Renato Pacileo