UNEP - Risposta 7 febbraio 2006 - Genova - Tutela della maternità/paternità nel periodo di astensione facoltativa dal lavoro per parto gemellare - D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 - Trattamento economico spettante.


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI

Prot. n. 6/200/03-1 /CA  
Allegati: 1

AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI
G E N O V A
(Rif. Prot. n. 10777/4/05 del 19.12.2005)


Oggetto
:Tutela della maternità/paternità nel periodo di astensione facoltativa dal lavoro per parto gemellare - D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 -  Trattamento economico spettante. Risposta a quesito.

In riscontro al quesito pervenuto con la nota della S.V. sopra riportata, si espone quanto segue.

La materia è disciplinata dall’art. 32, comma 1 del Decreto Legislativo n° 151/2001 che riconosce a ciascun genitore, “per ogni bambino”, nei suoi primi otto anni di vita, il diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dalla predetta norma. Ne consegue che in caso di parto gemellare o plurigemellare il congedo parentale va riconosciuto per ogni nato, e precisamente per ciascun figlio fino a 6 mesi per la madre, fino a 7 mesi per il padre, nel limite massimo complessivo di 10 o 11 mesi per entrambi i genitori.

Per quanto riguarda la retribuzione spettante durante i periodi di congedo, riconosciuti per ciascun gemello, si applicherà senza dubbio l’art. 34 del citato D.Lgs. n° 151/2001, evidenziando che in materia sussiste un analogo orientamento da parte dell’ARAN e INPS.

Problemi interpretativi, invece, sorgono circa l’applicabilità del trattamento economico di maggior favore previsto dall’art. 10, comma 2, lett. C del C.C.N.L. integrativo del 16 maggio 2001, tenuto conto che lo stesso non prevede espressamente in capo ai genitori il diritto a percepire l’intera retribuzione per i primi trenta giorni del periodo di congedo parentale concesso per ogni nato.

In considerazione di quanto appena detto, anche a seguito di apposita determinazione  fornita dall’ARAN con nota prot. 7309 del 22 ottobre 2003, che si allega in copia per opportuna conoscenza, si ritiene che, in caso di parto gemellare al raddoppio dei periodi di congedo parentale non segua l’automatico raddoppio dei giorni retribuiti per intero, per cui il trattamento economico di maggior favore è comunque limitato ai primi trenta giorni (tra entrambi i genitori). Per i successivi mesi di congedo la retribuzione è ridotta al 30% secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento

IL DIRETTORE GENERALE
  Carolina Fontecchia

ALLEGATO


ARAN
AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

                                      Roma, 22/10/2003

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della
Formazione
Via Arenula, 70
00186 Roma

Oggetto: congedi parentali – art. 10, comma 2, lett c) del CCNL integrativo del 16 maggio 2001.

Codesta amministrazione con nota del 30 maggio c.a. n. 4462, chiede se sussista il diritto per i genitori ad usufruire, in caso di parto plurimo, di un periodo di congedo parentale retribuito per intero per ciascun figlio, secondo le modalità stabilite dall’art. 10, comma 2, lett c), del CCNL integrativo in oggetto, anche alla luce di quanto stabilito dagli artt. 32 e 34 del d.lgs del 26 marzo 2001 n. 151, nonché in relazione alla comunicazione pubblicata nel sito Aran in data 5 maggio 2003.

A tale proposito si ritiene, anche per il comparto dei Ministeri, quanto rappresentato nella citata comunicazione del 5 maggio u.s. e cioè che: “in caso di parto gemellare o plurigemellare, ciascuno dei genitori ha diritto a fruire, per ogni nato, nel numero di mesi di congedo parentale previsti dall’art. 32 del d.lgs n. 151 del 2001 (per ogni figlio, fino a sei mesi per la madre, fino a sette mesi per il padre, nel limite massimo complessivo di 10 o 11 mesi fra entrambi i genitori). Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di adozioni o affidamenti (anche non fratelli) il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nella stessa data. (vedi INPS, messaggio n. 569 del 27 giugno 2001; circ. n. 8 del 17 gennaio 2003; INPDAP, informativa n. 15 del 11 marzo 2003)”.

Per quanto riguarda il trattamento economico di miglior favore, si ribadisce che l’art. 10, comma 2, lett c) del CCNL integrativo citato, prevede che nell’ambito del periodo di congedo parentale (astensione facoltativa) solo i primi trenta giorni sono interamente retribuiti. Per i successivi mesi di congedo parentale la retribuzione viene ridotta al 30% secondo le ipotesi previste dal citato d.lgs 151 del 2001.

f.to IL PRESIDENTE
Avv. Guido Fantoni