UNEP - Risposta 4 aprile 2007 - Mantova - Adempimenti dell’Ufficio NEP di appartenenza nei confronti del dipendente in assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42-bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n° 151, presso altro Ufficio NEP


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI


Prot. n. 6/544/03-1/2007/CA

ALLA PRESIDENZA
DEL TRIBUNALE DI MANTOVA


Oggetto
: Adempimenti dell’Ufficio NEP di appartenenza nei confronti del dipendente in assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42-bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n° 151, presso altro Ufficio NEP – Risposta a quesito.

Con riferimento al quesito posto dall’ufficiale giudiziario dirigente dell’Ufficio NEP presso codesto Tribunale, di cui all’oggetto e pervenuto con nota prot. 1141 del 6 febbraio 2007, di cui si acclude copia per opportuna conoscenza, si  espone quanto segue.

In caso di assegnazione temporanea di un ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 42-bis D.Lgs. 26 marzo 2001 n° 151, ad altro Ufficio NEP, l’Ufficio di provenienza, per tutto il periodo di assegnazione del dipendente, non è tenuto ad espletare alcun adempimento amministrativo (riferibile a ferie, permessi, congedi, malattia e altre tipi di assenze), contabile e fiscale.

Di conseguenza, la liquidazione degli emolumenti retributivi (stipendio tabellare, indennità di amministrazione, quota del 50% delle indennità di trasferta costituenti reddito dell’Ufficio NEP, percentuale bimestrale ex art. 122 n. 2 D.P.R. 1229/59, F.U.A. maturato nell’anno di assegnazione) del dipendente in parola compete all’Ufficio NEP di temporanea assegnazione, in virtù dell’effettivo espletamento del servizio in quest’ultimo Ufficio e ciò in considerazione della peculiarità, dal punto di vista contabile, collegata allo status di ufficiale giudiziario che matura dei proventi in relazione ai servizi d’istituto svolti nella sede di servizio.

Nel caso, invece, di emolumenti arretrati da corrispondersi al dipendente “assegnato”, quali il F.U.A. dell’anno precedente e quote arretrate di “percentuale”, i medesimi dovranno essere liquidati, nelle forme ordinarie di legge, dall’Ufficio NEP di appartenenza nel quale sono stati maturati, con l’obbligo, per l’UNEP di appartenenza, di certificarli con la voce “arretrati” nel relativo CUD che emetterà per il predetto dipendente nei termini previsti.

L’unica eccezione al regime contabile degli arretrati sopra descritto è costituita dagli aumenti stipendiali derivanti da vacanza contrattuale. In virtù di ciò, tenendo conto del fatto che i predetti aumenti retributivi entrano in vigore, facendo pertanto nascere un diritto, quando il dipendente è assegnato ad Ufficio NEP diverso da quello di appartenenza, si ritiene corretto che gli stessi vengano liquidati dall’Ufficio di destinazione temporanea del dipendente.

Stante quanto sopra esposto, si prega codesta Presidenza di portare a conoscenza del dirigente UNEP in sede il contenuto della presente nota, affinché ne tenga conto per la regolazione della materia di cui trattasi.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO f.f.
Giovanna Arcieri