UNEP - Risposta 30 gennaio 2012 - Venezia - Modalità operative del personale UNEP inerenti alla sospensione del provvedimento di rilascio d’immobile per finita locazione nei casi di proroga dei termini, previsti da disposizioni legislative.
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Prot. VI-DOG/98/03-1/2011/CA
ALLA PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI
VENEZIA
(Rif. Prot. 11017/3/MD del 6.10.2011)
E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
Oggetto: Ufficio NEP di Venezia – Modalità operative del personale UNEP inerenti alla sospensione del provvedimento di rilascio d’immobile per finita locazione nei casi di proroga dei termini, previsti da disposizioni legislative – Risposta a quesito.
Con il quesito formulato dall’Ufficio NEP in sede, pervenuto con la nota richiamata in indirizzo, vengono chieste delucidazioni circa le modalità operative nei casi di proroga di termini, previsti da disposizioni legislative, per l’esecuzione dei rilasci d’immobile per finita locazione, in merito alle quali si espone quanto segue.
Allo stato, si fa presente che il termine di proroga in questione, già previsto dall’art. 12 sexies della legge 26 febbraio 2011 n. 10, è stato aggiornato al 31 dicembre 2012 dall’art. 29, comma 16, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2011, n. 302.
Con riferimento all’esecuzione di un provvedimento di rilascio d’immobile ad uso abitativo per finita locazione, la parte esecutata che intenda avvalersi della facoltà di sospensione dell’esecuzione è tenuta ad autocertificare al funzionario UNEP procedente la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per beneficiare di tale sospensione, riguardo alla quale il funzionario UNEP non è tenuto ad alcuna valutazione nel merito, ma si limita a prenderne atto per il rinvio delle operazioni di rilascio dell’immobile da parte del soggetto obbligato.
Inoltre, si evidenzia che anche nel caso in cui si susseguano le proroghe dei termini di sospensione delle procedure di rilascio immobile della tipologia in esame, la parte esecutata è tenuta a dichiarare di voler avvalersi della sospensione ad ogni nuova proroga, nonché ad autocertificare i requisiti di cui è in possesso per beneficiare della stessa. Ciò in quanto la dichiarazione originariamente effettuata dalla parte esecutata va riferita esclusivamente al periodo preso in esame da tale proroga e non può ritenersi ultrattiva, considerato che i requisiti previsti dalla legge per la sospensione dell’esecuzione ad ogni proroga possono essere modificati.
Al rinvio delle operazioni di rilascio immobile, segue la restituzione degli atti delle relative procedure esecutive unitamente ai verbali di rinvio alle parti istanti, alle quali è rimesso l’onere di riattivare l’iter prima del termine di scadenza della sospensione.
Si prega di comunicare l’orientamento espresso in materia all’Ufficio NEP in sede e si porgono distinti saluti.
In assenza del Direttore Generale, vista l’urgenza,
IL CAPO DIPARTIMENTO
Luigi Birritteri