UNEP - Risposta 17 luglio 2007 - Palmi - Ufficio NEP del Tribunale di Palmi - Possibilità di assegnare mansioni degli operatori giudiziari B2 agli ufficiali giudiziari B3 e C1, in assenza o carenza dei primi
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI
Prot. n. 6/1113/03-1/2006/CA
AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI
REGGIO CALABRIA
(Rif.Prot.n.6896/2006/f.s. del 18.12.2006)
Oggetto : Ufficio NEP del Tribunale di Palmi – Possibilità di assegnare mansioni degli operatori giudiziari B2 agli ufficiali giudiziari B3 e C1, in assenza o carenza dei primi – Risposta a quesito.
Con riferimento al quesito indicato in oggetto e pervenuto con la nota di codesta Presidenza sopra evidenziata, si espone quanto segue.
Il C.C.I. di Amministrazione del 5 aprile 2000 ha delineato un nuovo ordinamento professionale del personale suddiviso in aree, articolate al loro interno in posizioni economiche, improntato a criteri di flessibilità per quanto concerne l’utilizzo delle risorse umane, allo scopo di ottimizzare l’organizzazione del lavoro e consentire la valorizzazione della professionalità dei dipendenti. Pertanto, in linea di principio, è da osservare che un rigido ancoraggio agli standards mansionistici, oltre ad includere effetti potenzialmente paralizzanti nell’ambito della gestione organizzativa del lavoro, risulterebbe altresì contrario alla ratio ispiratrice del C.C.I. medesimo.
Le considerazioni che precedono inducono a ritenere che, fermo restando il prioritario svolgimento dei propri compiti d’istituto, anche le figure professionali dell’ufficiale giudiziario B3 e C1 possano svolgere, nei casi di urgenza, previa adeguata organizzazione del proprio tempo di lavoro, alcune tra le attività normalmente disimpegnate dagli operatori giudiziari B2 addetti agli Uffici NEP, ma solo ove le stesse presentino carattere di indifferibilità.
Detto ciò, pur considerando che il C.C.I. non prevede riguardo alle mansioni dell’operatore giudiziario B2 addetto all’Ufficio NEP, altre figure professionali destinate a sostituirlo nello svolgimento delle sue attività, si reputa necessario salvaguardare l’esigenza che venga comunque assicurato il buon andamento dell’Ufficio ed è ovvio che alla realizzazione di tale obiettivo possano (e debbano) contribuire le residue figure professionali che operano all’interno dello stesso contesto organizzativo.
Nel caso di specie, si ritiene che l’attività preparatoria connessa agli atti di notificazione, esecuzione e protesto normalmente disimpegnata dagli operatori giudiziari B2 possa, in contingenti situazioni di necessità, essere svolta anche dagli ufficiali giudiziari B3 e C1, costituendo la stessa un ineludibile passaggio nell’ambito dell’attività istituzionale degli Uffici NEP, quest’ultima considerata nel suo insieme.
Infine, in merito alla questione specifica relativa al servizio di chiamata all’ udienza, si ritiene che lo stesso potendo essere disimpegnato anche dagli operatori giudiziari in servizio presso le Cancellerie e Segreterie giudiziarie (compresi i dipendenti della posizione economica B1) non debba comunque coinvolgere le professionalità superiori.
IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia