UNEP - Risposta 14 dicembre 2017 - L'Aquila - Esecuzione forzata per rilascio d’immobile pignorato ad opera del custode giudiziario


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Pos. IV-DOG/03-1/2017/CA
Prot. m_dg.DOG.15/12/2017.0235610.U

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA
(Rif. Prot. 438/1.6 del 20.01.2017)

E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

OGGETTO: Ufficio NEP di Vasto – Art. 560 c.p.c. come novellato dal D.L. 3 maggio 2016, convertito, con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119 – Esecuzione forzata per rilascio d’immobile pignorato ad opera del custode giudiziario – Risposta a quesito.


Con riferimento alla materia in oggetto, il funzionario UNEP dirigente dell’Ufficio NEP di Vasto ha chiesto chiarimenti su vari punti della stessa, in merito ai quali si espone quanto segue.

Il novellato art. 560 c.p.c. – rubricato “Modo della custodia” – apporta significative innovazioni alla precedente disciplina della fase del rilascio dell’immobile pignorato, attuata direttamente dal custode giudiziario sotto il controllo del Giudice dell’esecuzione immobiliare e senza la partecipazione dell’ufficiale giudiziario, abolendosi in tal modo la precedente disciplina che prevedeva le forme dell’esecuzione in forma specifica ex artt. 605 ss. c.p.c..

Per ottenere il rilascio dell’immobile pignorato non è più previsto notificare il titolo esecutivo e il precetto, né il successivo avviso di sloggio ex art. 608 c.p.c. – con fissazione di data e ora del primo accesso –  né la verbalizzazione di ogni singolo accesso antecedente a quello finale e il rinvio alla data stabilita e comunicata all’occupante l’immobile.

Ed infatti il riformato art. 560 c.p.c. stabilisce che il custode giudiziario è tenuto ad attuare l’ordine di liberazione dell’immobile pignorato nel rispetto delle disposizioni impartite dal Giudice dell’esecuzione senza l’osservanza delle formalità previste dagli artt. 605 e segg. c.p.c. e che quest’ultimo possa attribuire al custode giudiziario il supporto della forza pubblica o di altri ausiliari.

Chiarita la peculiarità della nuova procedura di rilascio dell’immobile pignorato, è consequenziale che le attività di ausiliario o custode giudiziario non possano essere attribuite ad un funzionario UNEP/ufficiale giudiziario perché la loro assegnazione allo stato si configurerebbe irrituale per quest’ultimo e vanificherebbe l’intento del legislatore di conseguire il rilascio dell’immobile pignorato con maggiore speditezza della procedura attribuendone la funzione al custode giudiziario, che è una figura professionale a se stante da quella dell’ufficiale giudiziario.

Dal dettato della nuova disposizione normativa, si evince chiaramente la preclusione del disimpegno dei predetti incarichi da parte del funzionario UNEP/ufficiale giudiziario, preclusione che si concreta nello stesso iter procedurale previsto per il custode giudiziario che si occupa della materiale liberazione dell’immobile, ivi compresi i beni mobili eventualmente rinvenuti al suo interno, e nei casi di particolare difficoltà dove manchi la collaborazione dell’esecutato potrà avvalersi della forza pubblica previa autorizzazione del Giudice dell’esecuzione, mentre nelle ipotesi di difficoltà oggettive – inerenti allo sgombro dell’immobile – dell’opera di ausiliari nominati ai sensi dell’art. 68 c.p.c. (esperti, periti ed altre figure professionali).

In sostanza, la norma ha individuato nella fattispecie di cui trattasi un’altra figura professionale dell’esecuzione forzata – il custode giudiziario – al fine di snellire la procedura, escludendo che quella istituzionalmente prevista ab origine – l’ufficiale giudiziario – non si occupasse, come era stato fino all’introduzione della novella, tra le varie funzioni assegnategli, anche del rilascio dell’immobile pignorato, ritenendo il suo ministero meno funzionale ai fini dell’economicità temporale per il perseguimento del bene oggetto di tutela giuridica.

Si invita a portare a conoscenza del Presidente del Tribunale di Vasto il contenuto della presente nota, per il seguito di competenza.

Roma, 14 dicembre 2017

IL DIRETTORE GENERALE
Barbara Fabbrini